esso senza darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza
NORMA VIOLATA
art. 12, commi 1 e 4, del d.l. n. 59/78, conv. con mod. in l. n. 191/78
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 103 a € 1.549
Pagamento in misura ridotta: € 206
Sanzioni accessorie: nessuna
ATTI DA REDIGERE
- verbale di accertata violazione
- comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune
NOTE:
a) La comunicazione comprende l’esatta ubicazione del fabbricato, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
b) La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell’osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
c) Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, all’art. 3, ha introdotto la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”.
Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, all’art. 5 ha poi disposto al comma 1, lettera d) che “la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
Alla luce di queste due novità, il Ministero dell’interno con circolare n. 557/ LEG/010.418.6 del 31 maggio 2011 ha precisato che:
• a decorrere dal 7 aprile, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, per i contratti di locazione registrati,
• a decorrere dal 14 aprile, data di entrata in vigore del d.l. n. 70/2011, per i contratti di vendita di immobili registrati, non trova più applicazione la sanzione amministrativa prevista per violazione del citato art. 12 del d.l. 59/78.
Nella circolare il Ministero ricorda però che, come indicato nell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 23/2001, queste agevolazioni non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.
Infine l’art. 2, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, ha stabilito che “La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191”.
PER APPROFONDIRE
Prontuario di Polizia amministrativa e di pubblica sicurezza Sanzioni • Note operative • Atti da redigere53,00 €
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