COME AGIRE – Omessa comunicazione di cessione di fabbricato per periodo superiore a 30 gg.

Cedeva la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consentiva, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso senza darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza

25 Febbraio 2022
Modifica zoom
100%
Cedeva la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consentiva, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di
esso senza darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza

NORMA VIOLATA

art. 12, commi 1 e 4, del d.l. n. 59/78, conv. con mod. in l. n. 191/78

SANZIONI

Sanzione pecuniaria: da € 103 a € 1.549

Pagamento in misura ridotta: € 206

Sanzioni accessorie: nessuna

ATTI DA REDIGERE

  • verbale di accertata violazione
  • comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Comune

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune

NOTE: 

a) La comunicazione comprende l’esatta ubicazione del fabbricato, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.
b) La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell’osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
c) Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, all’art. 3, ha introdotto la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”.
Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, all’art. 5 ha poi disposto al comma 1, lettera d) che “la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”.
Alla luce di queste due novità, il Ministero dell’interno con circolare n. 557/ LEG/010.418.6 del 31 maggio 2011 ha precisato che:
• a decorrere dal 7 aprile, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011, per i contratti di locazione registrati,
• a decorrere dal 14 aprile, data di entrata in vigore del d.l. n. 70/2011, per i contratti di vendita di immobili registrati, non trova più applicazione la sanzione amministrativa prevista per violazione del citato art. 12 del d.l. 59/78.
Nella circolare il Ministero ricorda però che, come indicato nell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 23/2001, queste agevolazioni non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.
Infine l’art. 2, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, ha stabilito che “La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191”.

 

PER APPROFONDIRE

 

Prontuario di Polizia amministrativa e di pubblica sicurezza - XV edizione

Prontuario di Polizia amministrativa e di pubblica sicurezza 

 Sanzioni • Note operative • Atti da redigere

53,00 €

 

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento