NORMA VIOLATA
SANZIONI
sanzione penale: arresto fino a due mesi o ammenda fino ad € 103
SANZIONE ACCESSORIA: n.n.
ATTI DA REDIGERE
- verbale di accertamenti sullo stato dei luoghi e delle cose (art. 354 c.p.p.),
- verbale di identificazione e di dichiarazione di domicilio per le notificazioni
- comunicazione di reato
AUTORITA’ COMPETENTE
Tribunale
NOTE
a) Il reato sussiste anche se trattasi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell’esercizio.
b) Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, ha inserito nel codice penale l’art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Questo articolo stabilisce che per tutti i reati per i quali è prevista una pena edittale massima di 5 anni o una pena pecuniaria, sola o congiunta, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Le parti offese dal reato però potranno comunque richiedere il risarcimento danni in sede civile e, ovviamente, di opporsi all’archiviazione o all’assoluzione.
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