NORMA VIOLATA
art. 28, comma 9, e art. 29, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 114/98
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 2.582 a € 15.493
pagamento in misura ridotta € 5.164
Sanzioni accessorie: confisca delle attrezzature e della merce (si procede al sequestro cautelare)
ATTI DA REDIGERE
- verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
- verbale di accertata violazione
- verbale di sequestro cautelare
- verbale di affidamento in custodia
- rapporto al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente per la procedura sanzionatoria
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune
NOTE:
a) Se il commerciante è titolare di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche potrà eventualmente essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività, prevista dal comma 3, dell’art. 29 del d.lgs. n. 114/98.
b) Se il commerciante è privo anche di autorizzazione per la vendita dovrà essere contestata violazione dell’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 114/98 per commercio su aree pubbliche senza autorizzazione.
c) L’art. 105, lettera l), del d.lgs. n. 112 del 1998, come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88, ha previsto il conferimento alle Regioni delle funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. Alcune Regioni hanno poi delegato questa competenza ai Comuni.
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