NORMA VIOLATA
Art. 28, comma 2 e 4, e art. 29, comma 1 e 3 del d.lgs. n. 114/98
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 2.582 a € 15.493
Pagamento in misura ridotta: €5.164
Sanzioni accessorie: confisca delle attrezzature e della merce (si procede al sequestro cautelare), eventuale sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di particolare gravità o recidiva
ATTI DA REDIGERE
– verbale di ispezione
– verbale di accertata violazione
– verbale di sequestro cautelare,
– verbale di affidamento in custodia,
– rapporto al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente per la procedura sanzionatoria
– comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale che ha rilasciato l’autorizzazione
– eventuale ordinanza di sospensione dell’attività
AUTORITA’ GIUDIZIARIA COMPETENTE: Sindaco
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI : Comune
NOTE:
a) I posteggi temporaneamente non occupati, per il disposto dell’art. 28, comma 11, del d.lgs. n. 114/98, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi spunte, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.
b) Con risoluzione n. 174133 del 28 settembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che l’attività su aree pubbliche di tipo a) è caratterizzata dall’esercizio della medesima su di un posteggio, dato in concessione dall’ente locale competente per il territorio a seguito della individuazione delle aree (cfr. art. 28, comma 15). In conseguenza di ciò la permanenza di un soggetto in possesso di autorizzazione di tipo b), su una porzione di area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita configura l’esercizio di un’attività di tipo a) in assenza del corrispondente titolo autorizzato e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/98.
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