L’occupazione si estendeva per una superficie di mt __× mt ___
NORMA VIOLATA
art. 20, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 285/92, codice della strada
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: a € 173 a € 694
Sanzioni accessorie:
a) rimozione delle opere abusive a spese del trasgressore;
b) in caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita in sede fissa e su area pubblica, nonché per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni (art. 6, legge n. 77/97)
ATTI DA REDIGERE
- verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
- verbale di contestazione, comunicazione all’ente proprietario della strada
- comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente per l’occupazione del suolo pubblico e al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio commercio
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Ente cui appartiene l’organo accertatore
NOTE:
a) Il divieto di occupazione della sede stradale delle strade di tipo A) (autostrade), B) (strade extraurbane principali), C) (strade extraurbane secondarie) e D) (strade urbane di scorrimento) comprende anche le fiere, i mercati con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) (strade urbane di quartiere) e F) (strade locali) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
b) La sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive deve essere menzionata nel verbale di contestazione: per l’applicazione di questa sanzione vedi l’art. 211 del c.d.s.
c) In caso di immediato pericolo alla circolazione e di impossibilità del trasgressore a provvedere, inviare immediatamente al Prefetto il verbale di contestazione per l’esecuzione degli interventi necessari.
d) Vedi anche d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante norme sulla disciplina delle tassa di occupazione suolo pubblico.
e) La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, all’art. 3, commi 16-18, dispone:
“16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
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