COME AGIRE – agenzia d’affari senza comunicazione

Apriva (o conduceva) un’agenzia di affari per (specificare)_________ senza la prescritta comunicazione/autorizzazione

31 Agosto 2023
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Apriva (o conduceva) un’agenzia di affari per (specificare)_________ senza la prescritta comunicazione/autorizzazione

NORMA VIOLATA

Art. 115, comma 1, e art. 17-bis, comma 1, del r.d. n. 773/31, T.U.L.P.S.

SANZIONI

sanzione pecuniaria: da € 516 a € 3.098

pagamento in misura ridotta: € 1.032

sanzioni accessorie: nessuna

misure interdittive: cessazione dell’attività ordinata dall’autorità amministrativa competente

ATTI DA REDIGERE
  • Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
  • Verbale di accertata violazione
  • Comunicazione all’autorità amministrativa competente
  • Ordinanza di cessazione dell’attività

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Prefetto

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:  Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi

NOTE:

a) L’art. 163 del d.lgs. n. 112/98 ha trasferito la competenza al rilascio della licenza per le agenzie d’affari dal Questore al Comune, ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.

b) Sotto la denominazione di agenzie d’affari si comprendono anche le agenzie per abbonamenti ai giornali, le agenzie teatrali, le agenzie viaggi, di pubblici incanti e gli uffici di pubblicità e simili.

c) Non è richiesta la licenza per l’esercizio dell’attività di mediatore: vedi la legge 3.2.1989, n. 39 e il d.m. 21.12.1990, n. 452.
d) Per le agenzie di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto vedi la legge 8.8.1991, n. 264: l’art. 3 di questa legge prevede che l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto venga rilasciata dalla Provincia.

e) L’art. 115 del T.U.L.P.S. è stato da ultimo modificato dall’art. 13 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 conv. con mod. in l. 4 aprile 2012, n. 35 che ha stabilito che per aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, occorre darne comunicazione al Questore, mentre le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. Si ritiene che la comunicazione sia comunque da inviare al comune, stante la vigenza dell’art. 163 del d.lgs. n. 112/98 (vedi nota a)).

f) Il Ministero dell’interno, con parere del 19 dicembre 2013, ha precisato che, dopo la modifica dell’art. 115 del T.U.L.P.S., poiché per aprire una agenzia di affari, necessita solo una mera comunicazione, non sono più applicabili alle agenzie d’affari, diverse da quelle di recupero crediti (ancora soggette a licenza di polizia), le disposizioni del T.U.L.P.S. che prevedono la verifica preventiva del possesso di determinati requisiti soggettivi di “moralità”. La motivazione di questa interpretazione va ricercata nel fatto che alla verifica dei requisiti morali dovrebbe corrispondere per l’autorità un potere di disporre la cessazione dell’attività avviata in assenza di questi requisiti, ma una tale previsione di cessazione dell’attività non è stata disposta dalla novella legislativa, né può introdursi per via interpretativa perché ciò renderebbe la comunicazione equivalente ad una SCIA. Per alcune agenzie però l’obbligo dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. permane quando tale obbligo è previsto per l’esercizio di alcune agenzie d’affari da disposizioni specifiche non modificate dal d.l. n. 5/2012. Non è neanche più possibile, per le stesse argomentazioni, né porre in calce alla licenza di polizia prescrizioni di cui all’art. 9 del T.U.L.P.S., ovvero disporre la sospensione o la revoca della licenza in caso di abuso (art. 10 T.U.L.P.S.); sono invece ancora applicabili gli obblighi di tenuta del registro giornale degli affari e di esposizione della tabella delle tariffe, di conservazione per più anni dei registri delle operazioni e il potere dell’autorità di P.S. di accedere e svolgere controlli nei locali ove di svolge l’attività, come previsto dall’art. 16 del T.U.L.P.S.

g) Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A, sezione 14, voce n. 105 prevede per aperture di agenzie di pubblici incanti, agenzie matrimoniali e agenzie di pubbliche relazioni il regime amministrativo della comunicazione, che deve essere presentata al SUAP, che a sua volta la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.

Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A, sezione 14, voce n. 106 prevede per agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti il regime amministrativo dell’autorizzazione, la cui istanza deve essere presentata al SUAP, che a sua volta la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.

Il d.lgs. n. 222/2016, allegato A, sezione 14, voce n. 107 prevede per altre agenzie di affari il regime amministrativo della comunicazione, che deve essere presentata al SUAP.

 

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