Circolo privato che svolge attività esterna al locale

31 Maggio 2024
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Un circolo privato in affitto in locali del Comune, nonostante numerosi ammonimenti, persevera nel mettere su strada panchine con clienti seduti all’esterno. Come occorre procedere?

Prima di rispondere al quesito si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti – sicuramente già noti – in merito alla normativa sui circoli e, per quanto consti, la risposta sarà relativa ad un circolo con somministrazione aderente ad una organizzazione assistenziale con finalità riconosciuta dal Ministero dell’Interno, con le seguenti caratteristiche:

a) l’associazione/circolo aderisce a un ente/organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e si trova nelle condizioni previste dall’articolo 148, commi 3, 5 e 8 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR, come riformato nel 2004).
L’adesione o affiliazione a Ente o organizzazione nazionale riconosciuta dal Ministero deve essere comprovata, allegando la copia del relativo certificato di adesione/affiliazione, e deve essere confermata annualmente; quindi il circolo dovrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare copia del certificato di adesione/affiliazione all’Ente o organizzazione nazionale a cui aderisce per l’anno successivo;

b) nell’esercizio dell’attività saranno vendute bevande alcoliche;

c) la somministrazione avviene esclusivamente a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali (articolo 2, comma 1, del D.P.R. 04/04/2001, n. 235);

d) i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di sorvegliabilità (D.M. 17/12/1992, n. 564).

Per quanto concerne i locali destinati alla somministrazione, gli stessi devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo, in locali non aperti al pubblico e senza accesso diretto dalla pubblica via, piazze o altri luoghi pubblici, in conformità con il D.M. 17/12/1992, n. 564, come modificato dal D.M. 05/08/1994, n. 534.

La somministrazione, si ripete, è riservata ai soli soci del circolo o di circoli appartenenti alla stessa organizzazione.

All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno.

È consentita, all’esterno, l’esposizione di un cartello con la dicitura “ingresso riservato ai soci”, mentre all’interno dovranno essere esposte: le comunicazioni inerenti la somministrazione, l’affiliazione e tutti i titoli autorizzativi eventualmente necessari, il listino dei prezzi praticati e il cartello indicante il “divieto di fumo”.

I locali ove avviene la somministrazione di alimenti e bevande devono essere conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e di sorvegliabilità.

Premesso quanto sopra e per rispondere al quesito si consiglia il seguente percorso procedurale:

a) sanzionare l’occupazione abusiva ai sensi dell’art. 20 del codice della strada e, in caso di inottemperanza, emettere un apposito provvedimento con il quale viene intimato al trasgressore di rimuovere l’occupazione non autorizzata;

b) non conoscendo le specifiche del contratto d’affitto fra il Comune e il Presidente del Circolo (non paga l’affitto dei locali o è solo per l’occupazione abusiva di suolo pubblico che si vuole annullare il contratto di affitto? Ci sono clausole ulteriori che potrebbero portare alla risoluzione del contratto?), la risposta non può essere precisa senza ulteriori chiarimenti. Potrebbe, però, essere utile effettuare un controllo ispettivo al circolo, ad opera della Polizia Locale e Ufficio Tecnico, meglio ancora congiuntamente con l’ASL/Polizia o CC/G.d.F., per verificare tutti gli aspetti e le modalità di conduzione del circolo ad opera del gestore (anche per accertarsi che le attività imprenditoriali a scopo di lucro non vengano “mascherate” da Circoli privati) quali ad esempio:

regolare tenuta del libro soci; certificato di affiliazione all’Ente; verifica e controllo tessere delle persone presenti; verifica che i tesserati siano iscritti sul libro dei soci e abbiano compilato la domanda di adesione (la data di iscrizione non può coincidere con quella della domanda stessa, in quanto è vietato il tesseramento immediato: tesseramento che, infatti, potrà avvenire solo dopo la deliberazione del Consiglio direttivo); possesso di ogni altro documento in base ai requisiti del locale (CPI ecc.); verificare l’esposizione del listino prezzi e che venga rispettato il divieto di fumo, nonché la rispondenza/conformazione del locale attuale rispetto alla planimetria a suo tempo depositata in sede di apertura del Circolo.

Sulla scorta delle violazioni eventualmente accertate, il Comando di P.L. redigerà un rapporto al SUAP che – se del caso – adotterà i provvedimenti conseguenti quali, ad esempio: per le violazioni alle disposizioni richiamate nel D.P.R. n. 235/2001, si applicherà la sanzione prevista dall’art. 10, comma 1, della legge n. 287/1991, emettendo poi
i provvedimenti di cessazione/sospensione previsti dall’articolo 17/ter del TULPS; se invece è stata contestata somministrazione al pubblico senza titolo abilitante la sanzione è prevista dalla legge regionale che rimanda all’articolo 17-bis, comma 1, del TULPS.

Anche in quest’ultimo caso si applicheranno le disposizioni del 17-ter del TULPS (cessazione attività abusiva), con la possibilità di applicare al circolo il provvedimento di cui all’art. 10 del TULPS (sospensione o cessazione) per abuso del titolo.

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