IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
A) La sorvegliabilità nei circoli privati in relazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci (d.m. 17 dicembre 1992, n. 564 e succ. mod.) e nel caso di svolgimento di attività aperte al pubblico con spettacoli
Il requisito di sorvegliabilità dei circoli privati, nel caso in cui l’attività sia limitata alla somministrazione, è il seguente:
a) nessun accesso ai locali di somministrazione può essere diretto dalla pubblica via;
b) nessuna indicazione deve essere visibile dall’esterno in riferimento all’attività di somministrazione che si svolge all’interno;
c) non è mai consentito autorizzare la somministrazione al di fuori di locali. Se invece ci troviamo di fronte a circolo privato che svolge un’attività pubblica di spettacolo il requisito della sorvegliabilità e conformità dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell’Interno è diversamente definito e ciò vale anche quando l’attività di spettacolo è abbinata a quella di somministrazione. (>> Continua…)
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