Circoli: per gli spettacoli occorre parere ex art.80 TULPS

4 Gennaio 2013
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Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, con  sentenza n. 1923 del 10 dicembre 2012, ha respinto il ricorso presentato da un circolo privato che si opponeva al provvedimento del Comune di competenza che “ha ritenuto necessario, dapprima diffidare il circolo stesso dal consentire l’accesso ai propri locali a più di cento soci contemporaneamente e poi subordinare la concessione delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo ed intrattenimento, dato il numero dei soci superiore a cento, all’acquisizione del necessario parere ex art. 80 del DPR 773/1931”.

Premesso che nel caso in esame l’attività del circolo risultava essere svolta con modalità tali da far ritenere puramente fittizia la qualificazione come circolo privato, “il che esclude, per costante giurisprudenza, l’applicazione della normativa derogatoria di cui al citato DPR 235/2001 (in senso conforme, da ultimo, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-05-2010, n. 1773)”, è interessante far notare che il TAR ha comunque sostenuto che:

– la lett. e) del comma 2 dell’art. 2 del DPR 4 aprile 2001, n. 235 – norma che, in un’ottica di semplificazione, subordina l’esercizio della sola attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati di associazioni e circoli di cui all’art. 11, comma 3 del T.U. delle Imposte sui redditi alla presentazione al Comune di una denuncia di inizio attività – prevede espressamente che il legale rappresentante debba dichiarare, a tal fine, “che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia”.

 

 

 

N. 01933/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01144/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2012, proposto da:
Associazione Circolo della Musica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Vidale e Ileana Messa, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;

contro

Comune di Orio al Serio, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Bordogna, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16;

per l’annullamento

– del provvedimento prot. n. 3070/x/10 del 28 marzo 2012, di diffida a non consentire l’accesso alla struttura del circolo ad un numero superiore a cento persone;

– del nota prot. 3071/XV/3 del 28 marzo 2012 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di emissione di un’ordinanza di sospensione dell’attività del “Circolo della Musica”;

– del provvedimento prot. n. 5054/X/10 del 29 maggio 2012, ricevuto in data 5 giugno 2012, con cui è stata confermata “la necessità dell’acquisizione del parere preventivo della Commissione provinciale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo ai fini dell’incremento della capienza del locale oltre le 100 unità”;

– di ogni altro atto antecedente, consequenziale, connesso e/o correlato e di ogni ulteriore statuizione.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Orio al Serio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, è consentito di definire il giudizio con “sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito.

Nel caso di specie, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria, il Collegio ritiene di potere adottare tale tipo di sentenza, sentite anche le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione.

Ciò precisato, i fatti relativi alla controversia in esame possono essere sinteticamente ripercorsi come di seguito riportato.

Il circolo ricorrente, che pare vantare più di cento soci, si duole dell’interpretazione della legge data dal Comune ed in ragione della quale esso ha ritenuto necessario, dapprima diffidare il circolo stesso dal consentire l’accesso ai propri locali a più di cento soci contemporaneamente e poi subordinare la concessione delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo ed intrattenimento, dato il numero dei soci superiore a cento, all’acquisizione del necessario parere ex art. 80 del DPR 773/1931.

Ritenendo tali atti illegittimi, il circolo li ha impugnati deducendo:

1. violazione e falsa applicazione dell’ art. 80 del DPR 773/1931, in quanto il circolo privato non dovrebbe essere ritenuto soggetto alla disciplina in esso contenuta e destinata solo alle attività professionali organizzate a scopo di lucro;

2. violazione dell’art. 54 del T.U.E.L- in quanto i provvedimenti in questione sarebbero stati adottati dai funzionari del Comune e non anche dal Sindaco, cui sarebbe attribuito il potere di intervenire solo in via di urgenza per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica: condizioni, queste, che nel caso di specie non ricorrerebbero.

Si è costituito in giudizio il Comune, chiarendo, innanzitutto, come la vicenda in esame parta da presupposti di fatto ben diversi da quelli esposti (tanto che risultano essere in corso anche indagini penali) ed in particolare dal fatto che l’attività esercitata costituisce da tempo un vero e proprio pubblico esercizio (discoteca), aperto ed esercitato in violazione delle disposizioni normative. Peraltro la vicenda in esame trae concreta origine dalla comunicazione di inizio lavori che prevedeva una modifica dei locali al fine di ospitare sino a 500 persone. Ciò chiarito, il Comune ha eccepito l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso: rispetto alla diffida del 28 marzo 2012, infatti, il ricorso sarebbe tardivo,mentre rispetto alla nota di pari data contenente la comunicazione di avvio del procedimento, il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di atto lesivo, oltre che irricevibile per tardività. Anche rispetto alla nota del 29 maggio 2012, peraltro, il ricorso sarebbe tardivo, in quanto essa avrebbe natura meramente confermativa della precedente diffida a non consentire l’accesso a più di cento soci in assenza delle necessarie autorizzazioni di legge.

Nel merito, il Comune ha invocato l’applicazione degli artt. 68 e 69, in combinato disposto con l’art. 80, al fine di sostenere la necessità del parere preventivo della Commissione tecnica di vigilanza, trattandosi, di fatto, di un pubblico esercizio. Per quanto attiene alla dedotta incompetenza, la difesa Comunale ha sottolineato come, in disparte la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, priva di contenuto lesivo, anche la diffida del 28 marzo 2012, così come la nota del 29 maggio 2012, non avrebbero natura di ordinanza contingibile ed urgente, bensì di atti connessi ad un procedimento di verifica della regolarità dell’attività.

Tutto ciò premesso in fatto, va considerato in rito che – in disparte la comunicazione di avvio del procedimento, priva di valore lesivo e, quindi, impugnata con ricorso irricevibile per carenza del presupposto rappresentato da un atto concretamente idoneo a ledere la posizione giuridica soggettiva del ricorrente – per quanto riguarda gli atti e provvedimenti oggetto dell’impugnazione il ricorso non può che ritenersi tardivo. Escluso, infatti, che il secondo ordine, comunicato il 29 maggio 2012, possa avere natura meramente confermativa della nota datata 28 marzo 2012, in quanto frutto di un autonomo procedimento di valutazione dell’istanza formulata dal circolo stesso, anche rispetto all’ordine più recente non risulta rispettato il termine decadenziale per la proposizione del ricorso, che non può ritenersi essere stato interrotto dalla scambio di corrispondenza e dai contatti intervenuti con l’Amministrazione dalla data della sua notificazione alla proposizione del ricorso.

Peraltro, in ordine al merito della controversia, va precisato:

– che la lett. e) del comma 2 dell’art. 2 del DPR 4 aprile 2001, n. 235 – norma che, in un’ottica di semplificazione, subordina l’esercizio della sola attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati di associazioni e circoli di cui all’art. 11, comma 3 del T.U. delle Imposte sui redditi alla presentazione al Comune di una denuncia di inizio attività – prevede espressamente che il legale rappresentante debba dichiarare, a tal fine, “che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia”;

– che la norma non prevede alcuna diversa semplificazione per i circoli, con specifico riferimento all’attività di intrattenimento e spettacolo;

– che da tale silenzio si ritiene debba essere fatta discendere la necessità che le disposizioni dettate al fine di garantire la solidità e sicurezza dell’edificio adibito a luogo di pubblico spettacolo debbano trovare applicazione anche in relazione al caso in cui la fruizione sia garantita ai soli associati;

– che la necessità dell’applicazione di tale normativa appare ulteriormente suffragata dalla circostanza di fatto per cui l’attività risulta essere svolta con modalità tali da far ritenere puramente fittizia la qualificazione come “circolo privato”, il che esclude, per costante giurisprudenza, l’applicazione della normativa derogatoria di cui al citato DPR 235/2001 (in senso conforme, da ultimo, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-05-2010, n. 1773);

– che, dunque, l’obbligo di garantire la sicurezza si estenda anche al legale rappresentante di un circolo privato, così come si può dedurre dall’orientamento della giurisprudenza ben esemplificato nella sentenza della Cassazione, sezione penale n. 2196 del 29-02-1996, nella quale si legge che: “Il precetto di cui all’art. 681 cod. pen. non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a “chiunque” apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo”;

– che, altresì, gli atti impugnati sono provvedimenti (diffida ad accogliere un numero di persone superiore a cento, comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività, nota informativa della ravvisata necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione provinciale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo), aventi natura diversa dall’ordinanza contingibile ed urgente, adottabile dal Sindaco al fine di ottenere la cessazione di comportamenti generanti pericolo per la pubblica incolumità, per cui non appare ravvisabile il dedotto vizio di incompetenza;

In ragione di tutto ciò, occorre concludere che il ricorso sia, prima ancora che irricevibile e inammissibile, infondato nel merito e che le spese del giudizio debbano seguire l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il circolo ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, a favore del Comune, che liquida in Euro 2.500,00, oltre ad IVA, C.P.A. ed accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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