Non ci sono più differenziazioni circa le limitazioni, nei giorni prefestivi e festivi, per le medie e grandi strutture di vendita, nonché per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
Lo precisa la circolare del capo di Gabinetto del Viminale 27/3/2020, facendo seguito alle precedenti circolari sul tema, alla luce delle disposizioni introdotte dal d.P.C.M. 22 marzo 2020 e successive modifiche ed in esito al confronto in sede di gruppo di lavoro interministeriale attivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tali strutture ed esercizi, come le altre attività commerciali, possono rimanere aperti in tutti i giorni della settimana, ma comunque sempre limitatamente alla vendita dei prodotti di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 11 marzo 2020, per come integrato dall’art. 1, comma 1, lett. f) del d.P.C.M. 22 marzo 2020, ai sensi del quale “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza“.
Nei mercati, sia all’aperto sia coperti, – precisa ancora la circolare – può essere svolta unicamente l’attività di vendita di generi alimentari, nonché, sempre ai sensi del citato d.P.C.M. 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. Nel permanere il generale divieto di ogni forma di assembramento resta altresì ferma, in tutti i casi sopra indicati, la necessità che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione degli accessi e degli orari di apertura.
Fonte:www.interno.gov.it
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