IL CASO
Si deve fare un controllo presso un circolo privato, regolarmente autorizzato per la somministrazione di alimenti e bevande e affiliato ad Ente riconosciuto dal Ministero. A seguito di segnalazioni risulta che la tessera di socio viene rilasciata direttamente all’ingresso previo pagamento del biglietto di ingresso. L’attività svolta all’interno del locale è di fatto un night club, con una superficie della struttura pari a circa mq 250 totali. Quali sanzioni amministrative e reati penali si configurano in questo caso?
I circoli privati, da sempre, hanno rappresentato un problema nella gestione dell’attività di controllo sul territorio, nella quale si incontrano imprenditori che cercano di superare i principali obblighi previsti dalla legge a tutela dei consumatori, aprendo veri e propri esercizi pubblici mascherati da circoli privati.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 04/04/2001, n. 235, la materia è stata completamente riscritta, con la specifica previsione che “il Comune ha la possibilità di effettuare controlli ed ispezioni”.
Ai fini dell’attribuzione del carattere “privato” o “pubblico” del locale, si richiama il principio ricavato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale “pubblico” quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi. Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nei sensi di cui agli artt. 2082 e 2083 del codice civile.
In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi (elementi poi richiamati nella circolare del Ministero dell’Interno n. 10.15506/13500 (19) del 19 maggio 1984):
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) complessità del locale dove si svolge l’attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l’obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.
Di conseguenza, ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.
Quindi, se in sede di verifica ispettiva (si consiglia un sopralluogo congiunto con la G.d.F. per gli aspetti fiscali; i Vigili del Fuoco per l’aspetto della prevenzione incendi; l’ASL per quanto riguarda gli aspetti sanitari; ufficio tecnico comunale per le verifiche urbanistiche) viene riscontrato che il circolo è, di fatto, trasformato e gestito come un vero e proprio pubblico esercizio di somministrazione, anche con attività di pubblico spettacolo, si potrebbero configurare le seguenti violazioni:
a) Art. 64, comma 1, del D.lgs. n. 59/2010 e art. 10, commi 1 e 3 della legge n. 287/1991: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 a Euro 15.000; sanzione accessoria art. 17/quater TULPS; sanzione interdittiva art. 17/ter TULPS;
b) Art. 68 TULPS in relazione art. 666, commi 1, 3 e 4 del C.P.: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258 a Euro 1.549 (pagamento in misura ridotta non ammesso); sanzione accessoria: cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza.
Occorrerà inoltre verificare se il Presidente del Circolo possieda i requisiti morali o professionali richiesti dall’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e art. 10, commi 2 e 3 della legge n. 287/1991: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 a Euro 15.000; sanzione accessoria: nessuna; sanzione interdittiva art. 17/ter TULPS.
Altre violazioni che potrebbero configurarsi in sede ispettiva potrebbe essere – in sede di somministrazione – l’omesso rispetto delle norme: in materia edilizia/urbanistica, in materia igienico-sanitaria, sulla destinazione d’uso dei locali, ai sensi dell’art. 3, comma 7, e art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 287/1991.
A queste violazioni possono aggiungersi anche quelle in materia della prevenzione incendi, più propriamente di spettanza dei Vigili del Fuoco.
Il sopralluogo congiunto con i servizi pubblici prima citati avrebbe la finalità di inserire anche gli eventuali riscontri di altri Enti già inseriti nel provvedimento di interdizione dell’attività che il Comune dovrà necessariamente emettere.
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