L’art. 9 della l. n. 337/1968 stabilisce che le amministrazioni comunali debbano compilare un elenco, da aggiornare almeno una volta all’anno, delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. In un’ottica di semplificazione amministrativa, il comune può oggi prevedere che tale elenco venga aggiornato soltanto in caso di modifica delle aree individuate a tal fine.
Il d.m. 19 agosto 1996 ‘‘Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” ha previsto al titolo VII le caratteristiche che tali aree devono possedere per poter essere utilizzate per l’allestimento delle attività dello spettacolo viaggiante.
I comuni devono, pertanto, attenersi alle seguenti indicazioni:
UBICAZIONE
Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere scelto in modo da conseguire l’avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti.
Le strade per l’allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell’impianto e l’allontanamento deve essere possibile in due sensi.
In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.
L’area destinata all’installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.
DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI
I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio.
In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m. Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni non devono ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri.
Nel caso in cui essi fiancheggiano tali passaggi, devono essere protetti e segnalati.
SCUDERIE
Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali debbono essere separati dalla sala.
DEPOSITI E LABORATORI
Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all’esterno della sala e posti a distanza di almeno 6 m.
MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.
Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d’incendio. I contenitori di GPL, sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi.
È vietato l’impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni in vendita o in esposizione.
È proibito l’uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.
IMPIANTI ANTINCENDIO
Le aree destinate all’installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70.
Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.
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