Campi da padel: occorre il permesso di costruire

Approfondimento di Pippo Sciscioli

15 Maggio 2024
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I campi da padel non sono realizzabili senza permesso di costruire ed in zona agricola in base agli strumenti urbanistici comunali, naturalmente incompatibile con queste destinazioni.

La Corte di Cassazione- terza sezione penale, con la recente sentenza n. 11999 chiarisce le modalità autorizzative delle strutture per praticare questa nuova disciplina, in costante crescita nel nostro Paese.

In sostanza, per la loro realizzazione, che consiste in una serie di opere di carpenteria, apposizione di lastre di vetro perimetrali, sistemazione di rete protettiva e impianto di illuminazione, occorre un titolo edilizio (non trattandosi di intervento di edilizia libera) e questo è individuabile non nella Scia ex art. 22 dpr 380/01 ma nel permesso di costruire, poiché trattasi di intervento di “nuova costruzione”.

Per tale deve intendersi non solo una nuova edificazione ma anche “la realizzazione …………. di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato” di cui all’art.3 lettera. e.7 del dpr 380 del 2001.

Non solo.

E’ anche necessario verificare la compatibilità urbanistica del suolo di ricaduta.

Un suolo classificato come agricolo dal Piano Regolatore Generale comunale è per definizione vocato alle esigenze di conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole: diverse utilizzazioni sono ammissibili solo se integrative e complementari con l’attività agricola prevalente dello stesso soggetto.

Il pronunciamento dei giudici penali conferma l’orientamento della magistratura amministrativa: sul punto, già la sentenza del Tar Piemonte n. 223/2023 e la sentenza del Tar Lazio- sede di Latina n.607 dello stesso avevano fatto chiarezza su una fattispecie spesso oggetto di contestazioni e querelle fra operatori del settore e uffici tecnici o Suap comunali per eventuali applicazioni favorevoli, in violazione tuttavia della zonizzazione urbanistica di cui al dm 1444/68.

Infatti, le normative comunali che ammettono una limitata possibilità di realizzare in zona agricola interventi edilizi vanno interpretate nel senso che si deve assicurare tutela al paesaggio agricolo e alla sua utilizzazione per fini alimentari, ritenendosi invece inconciliabili con la finalità della zona agricola di Prg l’installazione di strutture che ne pregiudichino definitivamente la destinazione naturale del territorio, comportando la deruralizzazione.

La regola non è recessiva neppure nel caso di enti del terzo settore, per i quali vale il principio di indifferenza urbanistica di cui all’art.71 del d. lgs 117/2017 (sostitutivo dell’art. 32 c.4 l. 383/2000) che stabilisce: “Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo , sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.

In realtà, il codice del terzo settore garantisce l’applicabilità del principio di indifferenza urbanistica per le sole attività svolte “senza scopo di lucro…e mediante lo svolgimento…………… di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro”, e dunque in assenza del rapporto di corrispettività fra costi e ricavi.

Pertanto, ove tali caratteristiche (e cioè innanzitutto la gratuità) difettino si sarà in presenza di attività di tipo produttivo, caratterizzate dalla prevalenza dell’elemento ricavo sull’elemento costo, con la conseguenza che il principio dell’indifferenza urbanistica non troverà applicazione e che dunque i campi da padel e la relativa attività sportiva non sarà consentita nelle zone agricole.

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