Bevande alcoliche: vendita vietata ai minori

25 Luglio 2011
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Il Ministero dell’Interno ritorna sull’argomento con la risoluzione n. 557/PAS/010623712000.CA(1) del 1 maggio 2011, riportata nella nota dell’8 luglio 2011 del Prefetto di Forlì e Cesena, ove ribadisce le considerazioni già espresse con il parere del 24 marzo 2009.
Per il Ministero, l‘art.689 del codice penale, che punisce l’esercente che somministra, in un locale pubblico, bevande alcoliche ai minori di anni 16, persegue “il fine immediato di tutelare persone che, per immaturità, mancano della potestà di autogoverno, oltre quello di prevenire l’alcolismo, quale causa di degenerazione individuale o sociale e di criminalità”.
L’articolo 689 non fa alcun rinvio alla vendita al minuto e al consumo sul posto – conviene il Ministero – né alcun riferimento alla vendita per asporto degli alcolici, ma è necessario tenere conto che il corpus normativo avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi pubblici  ha subito in questi anni ampie modifiche  e  che, pertanto, la lettura del T.U.L.P.S. non può prescindere dall’assunto che, nel tempo, alcuni termini  ricorrenti nelle diverse disposizioni, hanno acquisito un nuovo significato comune e giuridico.
Nel T.U.L.P.S., per il Ministero dell’Interno, vendita, consumazione e somministrazione sono utilizzati come sinonimi e non indicano categorie distinte sul piano giuridico e semantico.

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