“Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi «attività di gioco esclusiva», presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:
– dall’insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all’attività di gioco, e l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all’attività di gioco;
– l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco; – l’area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;
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