Autorizzazione commerciale e conformità urbanistica: il CGA Sicilia si pronuncia

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 3 febbraio 2025, n. 73

25 Marzo 2025
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 73 del 3 febbraio 2025, ha affrontato il tema della necessità di conformità urbanistica per l’ottenimento di autorizzazioni commerciali. Il caso riguardava il diniego da parte di un Comune all’apertura di un emporio di casalinghi e abbigliamento, motivato dal mancato rispetto delle norme urbanistiche e commerciali vigenti. Il CGA ha evidenziato l’importanza della conformità urbanistico-edilizia delle aree interessate, sottolineando che l’autorizzazione all’esercizio di un’attività commerciale richiede la verifica della coerenza con la programmazione della rete distributiva locale.

Introduzione al caso


Il 15 giugno 2023, un’impresa presentava al Comune una richiesta di autorizzazione per l’apertura di un esercizio commerciale di media struttura, destinato a fungere da emporio di casalinghi e abbigliamento. L’interpretazione dell’impresa distingueva tra l’area espositiva e quella destinata alla vendita, classificando l’attività come media struttura di vendita. Tuttavia, il Comune respingeva l’istanza, adducendo il mancato rispetto delle norme urbanistiche e commerciali previste dal Piano Regolatore Generale e dal Piano Urbanistico Commerciale.

Iter procedurale e decisioni dei tribunali


In seguito al diniego, l’impresa impugnava la decisione comunale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sostenendo che il fabbricato in questione era stato realizzato con regolari permessi di costruire: il primo, rilasciato il 22 settembre 2017, autorizzava l’edificazione di un insediamento produttivo per la lavorazione di prodotti agricoli; il secondo, del 4 ottobre 2021, consentiva il cambio di destinazione d’uso da insediamento produttivo a insediamento produttivo commerciale, senza opere, aumento di volumi o modifiche della sagoma. Il TAR, riuniti i ricorsi, li respingeva, ritenendo che l’istanza di autorizzazione non soddisfacesse i requisiti richiesti per le medie strutture di vendita e che, pertanto, non sussistessero i presupposti per la formazione del silenzio-assenso.

Appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa


L’impresa appellava la sentenza del TAR presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, evidenziando presunti errori in giudicando, violazioni di legge e contraddittorietà nell’azione amministrativa. Inoltre, lamentava un vizio di ultra petizione nella sentenza di primo grado. Sotto il profilo del periculum in mora, l’impresa sottolineava l’impossibilità di far fronte alle esposizioni finanziarie contratte per gli investimenti realizzati, a causa dei provvedimenti impugnati.

Pronuncia del CGA e principi di diritto


Il CGA, nel valutare il caso, ha ritenuto necessario esaminare nel merito la completezza della motivazione del diniego comunale e la questione relativa alla formazione del silenzio-assenso, alla luce dei principi elaborati dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8 del 17 ottobre 2017. Il Consiglio ha evidenziato che l’autorizzazione all’esercizio di un’attività commerciale richiede la verifica della conformità urbanistico-edilizia delle aree interessate, in coerenza con la programmazione della rete distributiva locale. Pertanto, ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per l’esame nel merito della controversia, compensando le spese della fase cautelare in ragione della particolarità del caso.

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