Attuazione della delega di cui all’art. 27 della L. 118/22: riflessioni di carattere generale

Approfondimento di Domenico Trombino

Domenico Trombino 13 Febbraio 2024
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Ci (ri)siamo!

Si riparte, anzi, per la verità, si è già ripartiti, con i controlli alle attività economiche.

Si sta lavorando in questo momento a quanto disposto dalla legge concorrenza 2021, per la precisione la legge 05/08/2022, n. 118, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188, che all’art. 27, rubricato Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, per l’ennesima volta investe il Governo dell’adozione di decreti legislativi volti a semplificare, razionalizzare, coordinare, efficientare i sistemi di controllo da parte delle amministrazioni, oltre che l’accesso ai dati e lo scambio delle informazioni, fra i soggetti variamente coinvolti nelle attività di controllo, restando impregiudicato il principio dello once only, o dell’una tantum, da cui discende il divieto per le pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

Leggiamo tale articolo 27 – tenuto sin da ora conto che il comma l-bis è stato introdotto dall’art. 12, comma 4, L. 30 dicembre 2023, n. 214, a decorrere dal 31 dicembre 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 1, della stessa L. n. 214/2023 – in uno con l’art. 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ivi citato, ad integrazione dei principi e criteri posti a fondamento della delega, riportato in nota.

 

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