Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11 agosto 2015 n. 11685.
Il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di “ricezione ed ospitalità” richiede la contemporanea sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, dell’esistenza di un “rapporto di connessione e complementarietà” con l’attività propriamente agricola e della permanenza della principalità di quest’ultima rispetto all’altra. Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 730 del 1985, “per attività agrituristiche” si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., singoli od associati, e da loro familiari di cui all’articolo 230-bis c.c., attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. In relazione a tale quadro normativo, sostengono i giudici di Cassazione che l’inquadramento dell’attività agrituristica in quella agricola è dunque subordinato alla condizione che l’utilizzazione dell’azienda agricola al fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale.
Il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di “ricezione ed ospitalità” richiede la contemporanea sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, dell’esistenza di un “rapporto di connessione e complementarietà” con l’attività propriamente agricola e della permanenza della principalità di quest’ultima rispetto all’altra.
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