Deve essere accolta l’istanza di sospensione monocratica, sino alla data della camera di consiglio collegiale fissata dal giudice di primo grado, delle ordinanze del Presidente della Regione Campania che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, hanno disposto la sospensione delle attività di vendita di generi alimentari svolte in posteggi fuori mercato.
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Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
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