La fattispecie è regolamentata e sanzionata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (“Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”).
Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del fi ltro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifi uti, nonché l’attività di commercio di veicoli.
Si distingue nelle attività di:
a) meccatronica
b) carrozzeria
c) gommista.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento