“Al riguardo va rilevato che si definiscono attività connesse all’agricoltura le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e di ospitalità, come definite dalla legge “.
In ogni caso, è stato affermato che, quando l’attività della cui connessione con un’attività propriamente agricola si discute abbia in concreto dimensioni tali (anche nell’ambito della medesima impresa) che la rendono principale rispetto a quella agricola, deve escludersi il carattere agricolo dell’attività stessa(Cass. 6 giugno 1974 n. 1682, ripresa da Cons. Stato, VI Sez., n. 1051/07 cit.).
Nella fattispecie in esame, l’attività industriale che la società appellante intende realizzare, finalizzata al trattamento di derivati di seconda lavorazione della molitura delle olive (sanse vergini), la rendono principale rispetto a quella agricola, deve, pertanto, escludersi il carattere agricolo dell’attività stessa e la compatibilità urbanistica dell’impianto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento