TAR Lazio, Roma, sez. I-ter – Sentenza 12 novembre 2012, n. 9277
L’art. 100 del r.d. 18.6.1931, n. 773, restato in vigore anche dopo il varo della legge 25.8.1991, n. 287 regolatrice dell’attività dei pubblici esercizi, prevede il potere del Questore di sospendere la licenza di pubblico esercizio nell’ipotesi in cui l’esercizio stesso risulti essere abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, oppure costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. La ratio dell’istituto è quindi da individuarsi nell’esigenza di soddisfare finalità preventive rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica; sicché, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell’esercizio, la chiusura stessa prescinde dall’accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio. Altrimenti detto il provvedimento di sospensione della licenza di pubblico esercizio, rientra fra quelli, adottati ai sensi dell’art. 100 t.u.l.p.s., la cui finalità non è quella di sanzionare la condotta del gestore per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e quindi, si tratta di un atto che è strumentale esclusivamente alla tutela della sicurezza dei cittadini (cfr. Corte Costituzionale n. 259/2010): di conseguenza detto provvedimento non ha natura sanzionatoria ma, per pacifica giurisprudenza, prevalente natura di misura cautel are, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica.
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