di STEFANO LOCONTE E BEATRICE MOLTENI (da Italia Oggi) Attestazione partita Iva gratuita, mentre per il rilascio di certificati ed estratti si pagano da 4 a 16 euro. Lo schema di dlgs che modifica il prelievo su successioni e donazioni ritocca le tabelle relative ai tributi speciali dovuti per i servizi resi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate e allegate al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869. razionalizza la disciplina dei tributi speciali dovuti per i diritti correlati al rilascio o all’accesso di documenti e certificati da parte dell’Amministrazione finanziaria, raggruppando in due sole voci le singole attività per le quali gli stessi si applicano. Tale intervento risponde dunque ai principi e ai criteri direttivi della legge delega sulla riforma fiscale. Il tributo dovuto per il diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti è pari a euro 16,00, mentre per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale, ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, l’importo del diritto è pari a euro 4,00. Sono, invece, esenti dal tributo le attestazioni relative al possesso di partita Iva, alla situazione reddituale, alla doppia imposizione, alla iscrizione presso l’anagrafe tributaria e alla residenza fiscale. Quanto, invece, al tributo dovuto per il diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all’Anagrafe tributaria e all’Anagrafe dei rapporti finanziari eseguite ai sensi dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile (per ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) e degli art. 155-quinquies (per accesso alle banche dati tramite i gestori) e articoli 155-sexies disp. att. del codice di procedura civile (negli ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) nonché negli altri casi consentiti dalla legge, è pari a euro 25,00. Sono, quindi, stati finalmente aggiornati gli importi dovuti per determinati servizi, superando la precedente distinzione fra componente per la ricerca degli atti (diritto di ricerca), componente fissa (diritto fisso) e parte proporzionale (importo dovuto per la prima pagina distinto da quello per le pagine successive). Basti pensare che l’ultimo adeguamento agli importi in commento risale a parecchi anni fa, ossia a quando è stato pubblicato il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. La forfettizzazione degli importi è stata fortemente voluta anche per semplificare il processo di rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti per cittadini, professionisti, pubbliche amministrazioni e imprese. Inoltre, a dimostrazione della volontà di incentivare la digitalizzazione di alcune procedure e la dematerializzazione degli atti, non è dovuto il versamento del tributo speciale in caso di accesso mediante collegamento effettuato telematicamente per mezzo delle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. È, invece, esente dal tributo speciale il rilascio della documentazione a seguito di istanze di accesso documentale ai documenti amministrativi detenuti presso pubbliche amministrazioni, aziende autonome e speciali, enti pubblici e gestori di pubblici servizi, presentate dai soggetti interessati (quali soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale)e di accesso civico ai documenti detenuti presso le pubbliche amministrazioni, per il quale è dovuto il solo rimborso delle spese, come definito dalla disciplina di riferimento. * Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 16 aprile 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
Attestazione partita Iva gratuita
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