Assegnazioni posteggi in aree pubbliche e rilievi Antitrust

3 Agosto 2017
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Dalla conferenza delle Regioni del 27/7/2017 pubblichiamo il seguente documento:

L’Antitrust ha emesso due pareri (ai sensi dell’art. 21-bis della L. 287/90) uno nei confronti della Regione Emilia–Romagna (rif.S2692B), l’altro nei confronti della Regione Marche (rif.S2692C), con cui si contestano i criteri di assegnazione dei posteggi e relativi punteggi, previsti in alcuni atti delle due Regioni. In tali provvedimenti regionali sono richiamati i documenti unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016, nei quali, ai fini di un’omogenea applicazione dei contenuti dell’Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, venivano stabiliti la durata delle concessioni, i criteri di selezione e i relativi punteggi da assegnare nell’ambito delle procedure selettive. Documenti su cui però si appuntano alcune riserve dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Proprio in relazione a tali riserve la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 27 luglio un ulteriore documento con cui, fra l’altro, si chiede da un lato un incontro con il Ministro dello sviluppo economico, per definire l’esatta portata della disposizione riportata nell’articolo 6 comma 8 del decreto legge n. 244/2016 (decreto Milleproroghe), convertito con legge n. 19/2017; dall’altro il proseguimento delle attività del “Tavolo tecnico sulle problematiche relative al settore del commercio su aree pubbliche”, già costituito presso la Conferenza Unificata, con la presenza dell’Antitrust, per individuare le soluzioni percorribili, al fine di dare una risposta condivisa con i partecipanti alle eccezioni sollevate dall’Antitrust nei pareri citati nelle premesse.
Si riporta di seguito il testo integrale del Documento inviato dal presidente Stefano Bonaccini al ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

Posizione delle Regioni sulle problematiche del commercio su aree pubbliche a seguito dei pareri dell’Antitrust sui provvedimenti delle regioni Emilia-Romagna (rif.S2692B) e Marche (rif. S2692C)

– In data 07.12.2016 l’Antitrust, con il parere AS1353 (rif. n. S2692), reso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990 ha evidenziato alcune criticità riguardanti i Documenti Unitari delle Regioni del 2013 e del 2016, di attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (ex art. 70, comma 5 del d. lgs. 59/2010), relativa ai criteri di assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, con particolare riguardo alla durata delle concessioni e ai criteri di selezione in caso di domande concorrenti. 

– In risposta a tale parere la Commissione Attività Produttive ha approvato nella seduta del 18 gennaio 2017 il documento titolato “Nota della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito al parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui problemi riguardanti la concorrenza e il mercato nel settore dell’affidamento delle concessioni di posteggio”, inviato all’antitrust per tramite della Segreteria della Conferenza Unificata. Lo stesso documento è stato oggetto di discussione in Conferenza Unificata con l’Antitrust, il MISE e il Dipartimento delle Politiche Comunitarie.

 

– Con ulteriore decisione assunta nella adunanza del 17.05.2017, esaminato il documento di risposta delle Regioni, l’Antitrust, non rilevando elementi idonei per un riesame del parere reso, ha mantenuto la posizione espressa nello stesso, evidenziando, in particolare, che non può essere ritenuto soddisfatto il contemperamento per motivi imperativi tra l’obiettivo di liberalizzazione, previsto dalla Direttiva Servizi, e la tutela del settore del commercio su aree pubbliche, considerata la posizione di priorità attribuita al concessionario uscente e la durata eccessiva prevista per le concessioni.

 

– Con legge 27 febbraio 2017, n. 19 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. In particolare, il comma 8 dell’articolo 6 è stato sostituito da una nuova formulazione che prevede, tra l’altro:

 

o la proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni in essere alla data dell’entrata in vigore del decreto-legge e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018;
o che le amministrazioni interessate che non vi abbiano già provveduto, avviino le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data.

 

– Di seguito all’emanazione del decreto Milleproroghe, è stato formulato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome un documento, in data 25.05.2017 – 17/64/CR8a/C11. Con detto documento la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha evidenziato lo stato di grande confusione che sta coinvolgendo le amministrazioni locali e gli operatori del settore dovuto al fatto che l’art. 6, comma 8, del d.l. 244/2016 come sostituito dalla legge di conversione 19/2017, nulla dispone circa gli effetti prodotti dalla proroga sulle procedure di selezione pubblica già in corso alla data della sua entrata in vigore, e anche che la stessa non esclude che i Comuni possano avviare immediatamente le procedure stesse, senza necessariamente utilizzare i tempi della proroga. Con tale nota si è anche evidenziato che poiché le procedure di selezione pubblica debbono avvenire “nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni” sembra doversi dedurre che i procedimenti già avviati, anche antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 244/2016, possano essere portati a regolare conclusione e che lo stesso possa avvenire per quelli avviati nell’arco temporale che va dal 30 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, con l’unico vincolo della loro conclusione entro il 31 dicembre 2018 e dell’efficacia delle concessioni rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019.

 

– Tale documento è stato trasmesso il giorno stesso dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al Ministro dello Sviluppo Economico, chiedendo un incontro per affrontare congiuntamente la tematica, anche al fine di pervenire ad un nuovo auspicabile accordo nell’ambito della Conferenza Unificata che tenga conto delle novità legislative intervenute.

 

– Da ultimo, l’Antitrust ha emesso due pareri, ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 287/90, uno nei confronti della Regione Emilia–Romagna (rif.S2692B), l’altro delle Marche (rif.S2692C), con cui si contestano i criteri di assegnazione dei posteggi e relativi punteggi, previsti in alcuni atti delle due Regioni. In tali provvedimenti regionali vengono richiamati i documenti unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016, nei quali, ai fini di un’omogenea applicazione dei contenuti dell’Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, venivano stabiliti la durata delle concessioni, i criteri di selezione e i relativi punteggi da assegnare nell’ambito delle procedure selettive.

 

– Nei recenti pareri ex art. 21-bis della l. 287/1990 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sostanzialmente ribadisce quanto già osservato con il proprio precedente parere reso noto con nota del 15 dicembre 2016, cioè che tali documenti unitari accordano una preferenza agli operatori già presenti, valorizzando in maniera eccessiva e prioritaria i requisiti di anzianità, ponendosi così in contrasto con l’art. 12 della Direttiva Servizi e con l’art. 16 del D.Lgs. 59/2010.

 

Alla luce delle considerazioni espresse, le Regioni e le Province autonome ritengono di dover chiedere quanto segue:

 

1) Un incontro con il Ministro dello sviluppo economico, per definire l’esatta portata della disposizione riportata nell’articolo 6 comma 8 del decreto legge n. 244/2016 (decreto Milleproroghe), convertito con legge n. 19/2017;

 

2) Un proseguimento delle attività del “Tavolo tecnico sulle problematiche relative al settore del commercio su aree pubbliche”, già costituito presso la Conferenza Unificata, con la presenza dell’Antitrust, per individuare le soluzioni percorribili, al fine di dare una risposta condivisa con i partecipanti alle eccezioni sollevate dall’Antitrust nei pareri citati nelle premesse.

 

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