Atti e provvedimenti amministrativi – Autorizzazioni – Licenze per l’esercizio del servizio taxi – Trasferimento – Conseguimento di una nuova licenza per concorso pubblico – Impossibilità L’art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 – il quale dispone che “al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima” – impedisce in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, mentre l’interessato può solo ottenere una nuova licenza in via traslativa, quindi, a titolo oneroso, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza. Qualora il legislatore non avesse inteso porre distinzioni in ordine alle due fattispecie, quanto alla acquisizione di una nuova licenza da parte di chi abbia in precedenza trasferito la propria, avrebbe utilizzato una formula più semplice, prevedendo unitariamente la impossibilità per chiunque di conseguire una nuova licenza taxi, se non decorsi almeno cinque anni dalla cessione di quella precedentemente posseduta. La ratio della norma è da individuare, poi, nell’avvertita esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito. In caso di differente interpretazione della norma, infatti, chi abbia ceduto onerosamente la propria licenza, potrebbe acquisirne altra con cadenza periodica, per poi cederla e trarne profitto. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di licenze taxi di un concorrente che abbia trasferito una licenza già posseduta, anche nel caso in cui siano trascorsi oltre cinque anni tra la data del trasferimento della originaria licenza e la domanda di partecipazione alla selezione.
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