Tra le attività di intrattenimento pubblico che si svolgono sulle piazze, riveste una particolare importanza quella effettuata dagli spettacoli viaggianti, intendendo per questi le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (comunemente definite giostre).
Queste attività di intrattenimento sono disciplinate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 che all’art. 4, prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Questo elenco, suddiviso in sei sezioni, è stato istituito con D.L. 23 aprile 1969 e successivamente aggiornato con i DD.Interm. 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007 e da ultimo 11 maggio 2009.
In particolare il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005 (G.U. 6/4/2005 n. 79) ha creato una nuova sezione, inserendo tra gli spettacoli viaggianti la: “Sezione VI Spettacolo di strada – Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l’impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell’attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno deve essere inferiore a 150”.
In questa particolare attività di spettacolo viaggiante, quindi, il decreto sembrerebbe far rientrare alcuni mestieri di strada (saltimbanchi, cantatori, suonatori e simili) che in passato erano disciplinati dall’art. 121 del T.U.L.P.S., poi abrogato dal d.P.R. 311/2001, in quanto, come precisato in una circolare del Ministero dell’Interno n. 14375/II Sett. del 23 dicembre 1985, non potevano farsi ricadere nell’art. 69 del T.U.L.P.S. poiché attività prive del carattere dell’imprenditorialità.
L’inserimento di queste attività nel suddetto elenco fa assumere alle stesse lo “status” di spettacolo viaggiante e di conseguenza sembrerebbe generare per esse l’obbligo della licenza di polizia di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S., come indicato dall’art.5 della citata legge n. 337/1968, in relazione a tutte le attività dello spettacolo viaggiante inserite in detto elenco. Resta valida anche in questo ambito, si ritiene, la regola generale per cui è necessario preliminarmente valutare che si tratti di attività svolte in forma non meramente occasionale, ove l’artista attui una forma di spettacolo giuridicamente rilevante.
Il Ministero dell’Interno però con parere n. 557/PAS.616.12007(1) del 6 febbraio 2008 opta per una diversa interpretazione. “La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell’ambito del territorio comunale”.
Elena Fiore
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