L’ attività di raccolta e trasporto di rifiuti eseguite in forma ambulante, è soggetta ad un peculiare regime derogatorio. Secondo quando disposto dall’art. 266 c. 5 del D.Lgs. 152/2006, infatti, i soggetti abilitati all’esercizio di tali attività, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio, sono esenti dagli obblighi previsti dagli articoli 189, 190, 193 e 212 del D.Lgs. 152/2006, ovvero gli obblighi inerenti rispettivamente il “Catasto dei rifiuti”, il “Registro di carico e scarico”, il “Trasporto dei rifiuti” e l’ “Albo nazionale gestori ambientali”.
La giurisprudenza, recentemente Cass. pen. III sez. sentenza n.7286/2022 ha ribadito il proprio orientamento in relazione ai requisiti necessari perché tali attività non integrino il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256 D.Lgs. 152/2006.
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