La lettera e) del citato comma 9 dell’art.110 dopo la modifica stabilisce che “e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’ente”.
Su questa importante modifica che, di fatto, diventa norma speciale rispetto all’art.6, comma 3, della legge n. 689/81 l’AAMS ha emanato la comunicazione n. 1/2012 del 24 maggio 2012
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