Apparecchi da Gioco – Sentenza Consiglio di Stato 3273/2010

23 Giugno 2010
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Il Consiglio di Stato con la decisione n. 3273 del 25 maggio 2010 ha riscontrato, sulla base del verbale della Guardia di Finanza, rilevanti elementi di non conformità alla legge degli apparecchi da gioco risultati “in contrasto con il disposto dell’art.110 del TULPS, come modificato dalla legge n.388/2000” ed essendo, inoltre, previsto, dall’art. 100, che il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi in questione, può sospendere la licenza dell’esercizio in cui opera il trasgressore. Nel caso in questione l’Amministrazione ha dunque operato correttamente, applicando la misura della sospensione della licenza per 35 giorni, nel modo ritenuto più idoneo e proporzionato rispetto all’esigenza di pubblico interesse, “come può evincersi appunto dal provvedimento impugnato in primo grado, dovendo intendersi peraltro l’irrogata sospensione nel senso che il riferimento alla licenza del trasgressore debba ragionevolmente considerarsi nel senso di ricomprendere tutte le licenze inerenti al suddetto pubblico esercizio, costituendo, in definitiva, l’oggetto della sospensione non la singola licenza per gli apparecchi elettronici da trattenimento, ma la stessa licenza di conduzione di pubblico esercizio dell’interessato.”

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