E’ vero che la tematica delle aperture domenicali fa parte in linea generale della materia “commercio” ma incide altresì, come del resto sottolineato nella sentenza n. 639 del 2011 di questo TAR, su quella della “concorrenza”.
In tale ottica, occorre valutare se le disposizioni regionali adottate in materia di commercio non si pongano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato e che tutelano e promuovono la concorrenza, producendo se del caso effetti pro-concorrenziali.
Ora, è indubbio che la norma statale di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (oggetto di formale applicazione da parte della amministrazione comunale con il provvedimento qui impugnato) si rivela più restrittiva, sul piano della libera concorrenza, rispetto alla disposizione di cui al citato art. 18 della legge regionale n. 11 del 2003: ed infatti, mentre la prima consentirebbe, per i comuni ordinari, una apertura massima pari a circa 12 giornate annue (ossia 4 domeniche di dicembre ed 8 per il resto dell’anno), la seconda consente di passare da un minimo di circa 15 giornate ad un massimo di circa 50 giornate di apertura.
Ne deriva da quanto sopra riportato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta in sostanza la violazione di legge nella parte in cui l’amministrazione comunale avrebbe direttamente optato per una soluzione minimale senza intraprendere alcuna iniziativa per ottenere il massimo livello di apertura domenicale e festiva, va accolto una volta ritenuta applicabile, in base al principio iura novit curia, la citata disposizione regionale di cui all’art. 18 della legge Regione Puglia n. 11 del 2003.
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