Con riguardo alle restrizioni oggetto della presente segnalazione, l’Autorità ha ricevuto numerose denunce attraverso cui sono state segnalate talune discipline regionali e regolamentazioni degli enti locali ritenute restrittive della concorrenza, in quanto limitative di quanto disposto dai citati artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98. In particolare, si lamenta il fatto che vengono introdotti obblighi generali di chiusura in determinate festività.
Con riferimento poi all’individuazione delle giornate di apertura degli esercizi commerciali nei “comuni ad economia prevalentemente turistica” e nelle “città d’arte” è emerso che molte discipline regionali (come, ad esempio, le Regioni Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Sardegna, Sicilia) e alcune delibere di enti locali (come, ad esempio, Torino, Milano, Trento, Bologna, Firenze, Ancona) sono intervenute per limitare la portata della liberalizzazione introdotta dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 114/98. Ed infine, con riferimento al profilo dell’individuazione della prevalenza per l’applicabilità dell’articolo 13, gli accertamenti svolti hanno evidenziato che in alcune realtà locali viene limitata l’applicazione della liberalizzazione di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 114/98 prevista per gli esercizi che, in via prevalente, commercializzano determinati beni (tra cui, ad esempio, mobili, abbigliamento, libri), mediante disposizioni che disciplinano restrittivamente la dimostrazione del requisito della prevalenza.
>> Segnalazione 24/10/2008 n. AS480 – Osservazioni in materia di apertura degli esercizi commerciali in Italia
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