I comuni sono autonomi nell’organizzare lo sportello unico.
Tuttavia, considerati in particolare gli adempimenti relativi all’attestazione di conformità del SUAP, rispetto ai requisiti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera a) e a-bis), del decreto-legge, nei termini fissati al comma 10, e l’ambito di competenza assegnato al SUAP dal d.P.R. 160/2010, per evitare che si possa creare un impasse nell’erogazione di un servizio, qualificato funzione fondamentale ex art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, in mancanza d’altra determinazione, è eletto centro d’imputazione di responsabilità il segretario comunale.
L’esercizio del diritto d’accesso agli atti e ai documenti amministrativi resta garantito attraverso il SUAP, non solo in ordine a quelli ivi formati, ma anche a quelli ivi stabilmente detenuti, ancorché altrove formati.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento