Allestimento di singole attrazioni e luna park

Approfondimento di Elena Fiore e Miranda Corradi

30 Giugno 2022
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In primo luogo il Ministero precisa che perché si costituisca un “parco divertimenti” occorre:
• unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata;
• una chiara delimitazione dell’area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi;
• la presenza di entrate e vie di esodo;
• la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Non integrano, pertanto, la figura di “parco divertimento” neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati, con una capienza limitata a decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all’art. 68 del t.u.l.p.s., ma a quello previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all’art. 69 del t.u.l.p.s.), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo.

Nell’ipotesi però – precisa il Ministero – che gli allestimenti, benché privi dei requisiti dei “parchi di divertimento”, siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e l’igiene, a causa del numero delle attrazioni e dell’entità prevista dell’affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è necessaria la licenza di cui all’art. 68 t.u.l.p.s. e la verifica preventiva da parte della Commissione di vigilanza.

Il Ministero precisa che non vi sono previsioni normative dalle quali ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la “misura” dell’evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l’allestimento è soggetto alla licenza di cui all’art. 68 del t.u.l.p.s. La loro determinazione dovrà farsi di volta in volta, sulla base della valutazione di rischi potenziali per la pubblica incolumità, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.

Oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l’allestimento, delle sue vie d’esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all’accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, ecc.

Non è compito della Commissione di vigilanza, invece, un controllo puntuale sulla sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, in quanto una preliminare verifica della loro sicurezza compete all’Amministrazione comunale che, in sede di rilascio della concessione di suolo pubblico, deve accertare la regolarità dell’attrazione attraverso:
• licenza ex art. 69 t.u.l.p.s.;
• attestazione di avvenuta registrazione e rilascio codice identificativo per le nuove attrazioni e oggi anche per le attività esistenti;
• documentazione relativa al collaudo periodico;
• libretto dell’attrazione aggiornato;
• assicurazione;
• ecc.

La Commissione al massimo, senza eseguire una verifica tecnica sul funzionamento delle singole attrazioni, effettuerà un esame, anche solo visivo, nello stato in cui si trovano al momento del sopralluogo, con attenzione a quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito di montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra attrazioni, recinzione delle parti in movimento, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell’allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).

 

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