Alimenti: MSE, circolare esplicativa per etichette su allergeni

9 Settembre 2010
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La presenza di allergeni alimentari, che sono classificati in 14 categorie, deve essere riportata sull’etichetta dei prodotti indicando in modo chiaro il nome dell’ingrediente.
Lo ha ribadito una circolare esplicativa emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico e già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che meglio precisa le disposizioni relative all’indicazione degli allergeni alimentari in etichetta per evitare, da parte degli operatori interessati, difficoltà interpretative ed applicazioni non conformi alla legislazione comunitaria vigente.Un intervento che va in soccorso alle diverse migliaia di persone che, anche nel nostro Paese, sono intolleranti (un caso ogni 250 circa in Italia, secondo le stime più autorevoli) e, in particolare, ai celiaci, stimati in 400 mila, con 2.800 nuovi celiaci nati annualmente (+9%). L’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito della disposizione UE, mira pertanto a difendere e tutelare i consumatori e, contestualmente, a tenere conto delle esigenze delle imprese, imponendo non solo una costante trasparenza delle informazioni presenti nelle etichette alimentari, ma anche ad elevare la qualità e la sicurezza dei prodotti.
Unica eccezione alla riconfermata regola generale europea, è data quando la denominazione di vendita del prodotto indichi essa stessa l’allergene (ad esempio, la presenza della parola “latte” è sufficiente a superare tale obbligo). In tale caso, infatti, l’informazione al consumatore si è già per realizzata e non è pertanto necessario ripetere l’indicazione dell’allergene in etichetta.
Le norme UE individuano tra gli allergeni alimentari 14 categorie tra cui rientrano i cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, ecc.); crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland), sedano, senape, semi di sesamo, lupini, molluschi con i derivati di tutti questi prodotti, nonché anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 1° mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico è condivisa dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sotto il coordinamento del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cirolare 22/7/2010, n. 2107 – Circolare esplicativa sugli articoli 5, comma 2-bis, e 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari» – Indicazione degli allergeni alimentari in etichetta

Fonte: Ministero dello sviluppo economico

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