Alcolici nei circoli : la comunicazione al Questore è compito dei comuni

8 Gennaio 2013
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Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 557/PAS/U7021836/12000.A(4)2(2) del 14 dicembre 2012, fornisce linee interpretative in merito all’attività di somministrazione dopo le modifiche normative introdotte  dal d.lgs. n.6 agosto 2012, n. 147 e dal D.L. n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131.

In particolare al punto 2 di detta circolare il Ministero precisa che la comunicazione al Questore, oggi prevista dal comma secondo dell’art.86 del TULPS, è stata introdotta dall’art. 2-bis, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.131 in luogo dell’abrogata licenza di polizia per lo spaccio al minuto o il consumo di bevande alcoliche presso i circoli privati, al fine di continuare a consentire l’accesso e il controllo dell’autorità di p.s. in detti locali.

La nuova disposizione, prosegue il Ministero, ha la stessa ratio dell’art.9, comma prima, della legge n. 287/91 che impone al Sindaco di comunicare al Prefetto entro 10 giorni gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ( o delle SCIA ricevute) per l’attività di somministrazione; per questo motivo la nuova comunicazione al Questore è un compito che deve assolvere l’amministrazione comunale che ha ricevuto la SCIA o che ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi del DPR 235/2001

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