Agrumi, l’etichetta deve indicare l’uso di conservanti

18 Marzo 2016
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La Corte di Giustizia europea ha confermato l’obbligatorietà, per gli agrumi, delle indicazioni esterne dei conservanti e delle altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post raccolta sancendo la validità di un pronunciamento del Tribunale dell’Unione europea su una richiesta di annullamento delle suddette normative presentata dalla Spagna.

La Spagna aveva richiesto al Tribunale l’annullamento di una disposizione Ue relativa al commercio degli agrumi (limoni, mandarini e arance). Ossia di quella disposizione che prevede l’obbligatorietà di indicare all’esterno gli agenti conservanti o le altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post‑raccolta. Una disposizione che cerca di assicurare la corretta applicazione della legislazione dell’Unione sugli additivi alimentari.

Il Tribunale dell’Unione europea, in una sentenza del 2014, aveva respinto il ricorso ritenendo che la Commissione non fosse tenuta ad adottare, a livello dell’Unione, una norma di commercializzazione degli agrumi identica alla norma CEE-ONU. Ritenendo anche che i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità non fossero stati violati.

La Corte di Giustizia Europea, al pari del Tribunale, respige in toto l’impugnazione della Spagna e  conferma, che è ragionevole che il consumatore sia avvertito dei trattamenti effettuati sugli agrumi dopo la raccolta, dal momento che, a differenza dei frutti a buccia sottile, gli agrumi possono essere trattati con dosi molto pi ù elevate di sostanze chimiche e la loro buccia può in qualche modo entrare a far parte dell’alimentazione umana.

La Corte sottolinea anche che il Tribunale ha giustamente ritenuto che un eventuale svantaggio concorrenziale per i produttori di agrumi non ledesse il principio della parità di trattamento, poiché non era tale da rimettere in discussione il fatto che i produttori di agrumi, cui si riferisce la disposizione controversa, non si trovano in una situazione comparabile a quella dei produttori di altri ortofrutticoli.
Peraltro, il fatto che né la legislazione specifica sugli agenti conservanti e altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post-raccolta né la legislazione relativa all’informazione del consumatore impongano una particolare etichettatura quanto ai pesticidi utilizzati nei trattamenti agricoli non comporta che alla Commissione sia impedito adottare una norma di commercializzazione che tenga conto, in particolare, dell’interesse dei consumatori a ricevere informazioni mirate e trasparenti nonché delle raccomandazioni relative alle norme Cee-Onu. In particolare, tale circostanza non osta a che la Commissione adotti una disposizione che prevede, per gli agrumi, un’etichettatura menzionante i trattamenti effettuati dopo la raccolta.

 

 

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