Agibilità edilizia dei locali e svolgimento di un’attività produttiva – Domande e Risposte

Approfondimento di Pippo Sciscioli

Pippo Sciscioli 29 Febbraio 2024
Modifica zoom
100%

AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI

L’agibilità dei locali per lo svolgimento di un’attività produttiva è un aspetto di fondamentale importanza.

Secondo il d.P.R. 380/2001, l’agibilità è regolamentata dall’art. 24 e seguenti, che stabiliscono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti. Affinché un edificio sia considerato agibile, è necessario che sia conforme al progetto presentato e che la sua agibilità sia attestata mediante una segnalazione certificata. La mancata presentazione della segnalazione certificata comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che il divieto di svolgimento dell’attività produttiva.
La segnalazione certificata può riguardare sia interi edifici che singole porzioni funzionalmente autonome. Per ottenere l’agibilità, è necessario presentare una documentazione che attesti la conformità delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli impianti installati negli edifici. Una volta presentata la segnalazione certificata, le costruzioni possono essere utilizzate a partire dalla data di presentazione, fatto salvo il potere di controllo del Comune.

Le modalità di effettuazione dei controlli sono disciplinate dalle Regioni, Province autonome, Comuni e Città metropolitane.
È importante sottolineare che l’agibilità non si limita solo agli edifici adibiti ad abitazioni, ma si applica a qualsiasi tipo di edificio, certificando anche la conformità dell’opera al progetto approvato.

Il certificato di agibilità è un documento fondamentale per poter svolgere attività produttive all’interno di un locale. Esso attesta la conformità dell’edificio al progetto approvato ed alle norme urbanistiche ed edilizie. Senza il certificato di agibilità, un locale non può essere considerato idoneo per lo svolgimento di un’attività produttiva.

È importante notare che il certificato di agibilità non può essere ottenuto se l’edificio è abusivo o se non possiede il titolo edilizio abilitativo. Inoltre, il certificato di agibilità attesta non solo la conformità igienico-sanitaria degli ambienti, ma anche la conformità dell’opera al progetto approvato ed agli strumenti urbanistici comunali.

La giurisprudenza ha stabilito che la classificazione catastale non ha rilevanza nella determinazione della destinazione d’uso di un immobile o nella sua regolarità urbanistica ed edilizia. La classificazione catastale è infatti utilizzata solo a fini tributari.

È importante sottolineare che il certificato di agibilità rappresenta l’atto conclusivo del procedimento tecnico-amministrativo per la realizzazione di opere edili. Esso attesta che l’intervento è conforme alle normative vigenti e consente il suo utilizzo come richiesto.

Per ottenere il certificato di agibilità, è necessario dimostrare non solo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ma anche e soprattutto la conformità edilizia e urbanistica dell’opera. Questo può essere dichiarato tramite autocertificazione asseverata da parte del tecnico incaricato.

LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’ordine di demolizione delle opere abusive è vincolante e non richiede una specifica motivazione riguardo all’interesse pubblico alla demolizione o alla comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato al mantenimento dell’immobile abusivo.

Inoltre, il legame tra la regolarità edilizia degli immobili e la possibilità di svolgere correttamente un’attività produttiva. Se un immobile non rispetta i requisiti urbanistici ed edilizi o non possiede il certificato di agibilità previsto dalla legge, il Comune ha il potere-dovere di vietare l’esercizio dell’attività nei locali abusivi.

Domande e Risposte

Cosa regola l’agibilità dei locali?

L’agibilità dei locali è disciplinata dall’art. 24 e seguenti del d.P.R. 380/2001, novellato dall’art. 3 del d.lgs. 222/2016. Questo articolo stabilisce che per poter svolgere un’attività produttiva è necessario che i locali rispettino le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati al loro interno. Inoltre, l’opera deve essere conforme al progetto presentato e deve essere attestata mediante una segnalazione certificata.

Quali sono i requisiti per ottenere l’agibilità di un edificio?

Per ottenere l’agibilità di un edificio, è necessario presentare una segnalazione certificata allo sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. Questa segnalazione è obbligatoria per nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali, ed interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che il divieto di svolgimento dell’attività produttiva.
La segnalazione certificata deve essere corredata da documentazione come l’attestazione del direttore dei lavori, il certificato di collaudo statico, la dichiarazione di conformità alle normative sull’accessibilità e sul superamento delle barriere architettoniche, gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale e la dichiarazione dell’impresa installatrice sulla conformità degli impianti installati.

Cosa significa il termine ‘agibilità’ nel contesto edilizio?

L’agibilità si riferisce alla certificazione della conformità di un edificio rispetto al progetto approvato ed alle normative edilizie e urbanistiche. Non si limita solo ai requisiti igienico-sanitari, ma riguarda ogni aspetto dell’opera, compresi gli impianti, la sicurezza e gli aspetti paesaggistici.

Quali sono i documenti necessari per ottenere l’agibilità di un edificio?

Per ottenere l’agibilità di un edificio è necessario presentare il certificato di destinazione d’uso rilasciato dal competente SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) nonché la documentazione di cui all’art. 24 c.5 del dpr 380/01. È importante dimostrare non solo l’osservanza dei requisiti igienico-sanitari, ma anche la conformità edilizia e urbanistica dell’opera. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta anche l’autocertificazione asseverata da parte di un tecnico.

Cosa attesta l’agibilità?

La segnalazione certificata di agibilità attesta che un edificio è in regola con tutte le normative vigenti, comprese quelle igienico-sanitarie, edilizie e urbanistiche. È necessario per poter utilizzare l’edificio come richiesto.

Quali sono i requisiti per ottenere l’agibilità?

Ai fini dell’agibilità, è necessario dimostrare non solo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ma anche la conformità edilizia e urbanistica dell’opera. Questo significa che l’edificio deve essere conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, come ad esempio il rapporto tra superficie finestrata e superficie del pavimento. Essa è conseguita mediante segnalazione certificata di agibilità (SCIA) da parte del tecnico.

Quali sono le motivazioni per cui può essere ingiunta la demolizione di un immobile abusivo?

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato consolidata (vedasi Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sent. n. 09/2017), l’ordine di demolizione di un immobile abusivo non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata. Questo perché l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, basandosi sulla sola verifica dell’abusività dell’intervento. La recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 4665 del 9 maggio 2023 conferma che l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato costituisce già un’adeguata e sufficiente motivazione per l’ordine di demolizione.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento