Il Caso
Un’agenzia di viaggio intende acquistare un autobus da immatricolare per uso proprio, destinato esclusivamente al trasporto dei propri clienti durante escursioni organizzate. Al fine di ottimizzare l’utilizzo del mezzo nei periodi di inattività, la stessa agenzia valuta la possibilità di presentare una SCIA per il noleggio con conducente (NCC) riferita al medesimo veicolo. L’obiettivo sarebbe quello di utilizzare l’autobus sia per il trasporto interno legato alle attività dell’agenzia, sia per un servizio di NCC rivolto a clienti esterni.
La questione posta riguarda la possibilità di svolgere entrambe le attività utilizzando lo stesso veicolo e, in particolare, se sia consentito immatricolare un mezzo sia per “uso proprio” sia per “uso noleggio”.
Il contesto normativo: agenzie di viaggio e trasporto clienti
Il settore del noleggio con conducente (NCC) e il trasporto organizzato dalle agenzie di viaggio sono regolati da normative specifiche che definiscono chiaramente le condizioni di utilizzo dei veicoli.
Recentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza 21/10/2024 n. 27218, ha stabilito che le agenzie di viaggio e turismo possono trasportare i clienti che partecipano ad una escursione organizzata dall’agenzia, anche con veicoli intestati all’agenzia senza che questi siano immatricolati ad uso noleggio e senza che si renda necessario il possesso dell’autorizzazione di NCC.
Non si potrà però immatricolare, o usare, il medesimo veicolo per due diverse tipologie di attività che prevedono due diverse tipologie di immatricolazione.
Riferimenti normativi e operativi
Codice della Strada: L’immatricolazione per “uso proprio” è disciplinata dall’art. 93, che definisce l’utilizzo esclusivo dei veicoli per esigenze aziendali.
Disciplina NCC: La legge quadro sul trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea (Legge 15 gennaio 1992, n. 21) e i regolamenti comunali prevedono specifici requisiti e autorizzazioni per i veicoli NCC.
Sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 21/10/2024 n. 27218 – La giurisprudenza ribadisce che la sovrapposizione tra immatricolazioni diverse è vietata, al fine di evitare utilizzi non conformi alle finalità dichiarate.
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