Affitto di poltrona e cabina per acconciatori ed estetisti

Domande e Risposte

4 Ottobre 2023
Modifica zoom
100%

Domanda:

Chi deve presentare la Scia, l’affittante o l’affittuario?

Risposta:

In caso di affitto di poltrona/cabina solitamente l’affittante sta già esercitando l’attività in quel locale e, quindi, ha già presentato la SCIA per tale attività.

La nuova attività solitamente è quella dell’affittuario che, per poterla esercitare deve possedere i requisiti professionali, nominare un direttore tecnico e presentare la SCIA

 

Domanda:

Come comune abbiamo aderito alla piattaforma Infocamere impresainungiorno.gov.it . Volevo chiedere circa la possibilità all’interno della notifica sanitaria allegata alla SCIA inizio attività di inserire l’elenco delle attrezzature utilizzate e previste dalla ASL non tanto per gli acconciatori ma più che altro per estetisti e tatuatori. Io ricordo che vi era un elenco che poi viene aggiornato circa tutte le attrezzature che devono essere dichiarate e che siano conformi alle direttive della ASL. Non essendoci questa possibilità di spunta all’interno del portale, noi possiamo chiedere una relazione tecnica relativamente alle attrezzature utilizzate? Che ne pensa?

Domanda:

La ASL di nostra competenza da qualche tempo ha eliminato gli allegati sanitari da trasmettere con la SCIA, lasciandoli esclusivamente per le attività alimentari. Ne consegue che chi ci presenta SCIA per attività di acconciatore e/o estetista non allega nulla relativamente ai requisiti igienico sanitari. Come possiamo comportarci come SUAP in tal caso?

Risposta:

Ritengo che una integrazione documentale della procedura debba essere concordata con l’ASL e prevista con un atto della stessa ASL a livello regionale, in modo da garantire l’applicazione della stessa procedura in tutti i comuni.

 

Domanda:

Vorrei sapere se è ammesso l’affitto di poltrona da parte di un tatuatore verso estetisti ed acconciatori.

Domanda:

Le stesse regole valgono anche in caso di affitto di cabina per i tatuatori?

Risposta:

Ai sensi dell’art.35 del D.lgs 59/2010 non può essere escluso; l’allestimento del locale deve però essere in grado di garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste per entrambe le attività.

 

Domanda:

Posso inserire nel regolamento un limite massimo agli affitti di poltrona o cabina in modo da evitare che tutti i lavoratori di un’acconciatura o di una estetica diventino imprenditori con gli affitti di poltrona o cabina?

Risposta:

Il limite massimo può derivare soltanto da “motivi imperativi di interesse generale” ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 59/2010 e non può mai configurarsi come un requisito vietato dall’art. 11 dello stesso D.lgs 59/2010.

Perciò nel regolamento possono essere previsti requisiti igienico sanitari per garantire che ogni impresa che esercita l’attività all’interno dello stesso locale lo possa fare con le dovute garanzie di tutela della clientela.

Si ricorda che tra i motivi imperativi di interesse generale previsti dall’art. 8 comma 1 lett. h) del D.lgs 59/2010 vi sono “ragioni di pubblico interesse, tra i quali … la sanità pubblica, … la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, …”

 

Domanda:

Mi è stato richiesto di inserire tre ditte di tatuaggio in un unico locale composto da due cabine…utilizzando l’affitto di cabina – possiamo limitare l’affitto di cabina a due sole ditte?

Risposta:

L’affitto di cabina deve tener conto delle cabine disponibili e delle caratteristiche generale del locale. La cabina può essere affittata anche a più imprese in giorni diversi o orari diversi ma deve essere garantita una corretta gestione igienico-sanitaria delle attività presenti.

Per questo si ritiene opportuno che l’impresa che intende effettuare l’affitto di cabina consulti l’ASL per valutare quali procedure adottare per garantire la sicurezza igienico sanitaria dell’attività di tutte le imprese che le esercitano in quel locale.

 

Domanda:

E’ possibile nominare un responsabile tecnico di acconciatura o di estetica in possesso di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che attesta un rapporto di esclusiva?

Domanda:

E’ stata abrogato solo il contratto di collaboratore coordinato a progetto ma è rimasto in vigore il contratto di collaborazione coordinata continuativa, a cui si applica la normativa del lavoro subordinato….

si può accettare la nomina di un responsabile tecnico inserito nell’acconciatura o nell’estetica con tale tipo di contratto co.co.co. ove vengono individuate le prestazioni esclusive presso l’impresa di inserimento?

Risposta:

No.

Per l’attività di estetica non è prevista la possibilità di fare ricorso a questi contratti.

Per l’attività di acconciatore, trattandosi di un soggetto “autonomo” rispetto all’impresa (che ad es. non può essere sottoposto ad imposizioni di orario) non può essere nominato responsabile tecnico. La L.174/2005, infatti, se all’art. 1 co. 6. prevede “per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione prevista dall’articolo 3. …” all’art. 3 co. 5 stabilisce però che per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura debba essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, precisando “nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa”, senza ricomprendere le figure previste all’art. 1 co.6.

 

Domanda:

E’ possibile che si alterni l’attività di estetista del concessionario con quella del concedente nella stessa cabina?

Risposta:

Si, ma le due imprese devono definire contrattualmente i tempi di utilizzo della cabina e pubblicizzare adeguatamente alla clientela in quali periodi viene esercitata l’una o l’altra attività.

 

Domanda:

E’ possibile che si alterni l’attività di estetista del concessionario con quella del concedente nella stessa cabina con unico direttore tecnico?

Risposta:

Sì, ma il direttore tecnico deve prestare la propria attività di volta in volta soltanto per una delle attività presenti, quindi nel locale deve sempre operare una sola delle due attività che lo utilizzano.

 

Domanda:

Vorrei sapere se il contratto di affitto di cabina/poltrona deve essere allegato alla s.c.i.a. di inizio attività.

Risposta:

In assenza di indicazioni regionali, è il regolamento comunale che deve prevederlo.

 

Domanda:

Per concedere un affitto di poltrona o di cabina il cedente deve avere già una scia relativa a quell’attività o bastano i requisiti professionali? Nel nostro comune l’affitto di poltrona come acconciatore si fa solo dove c’è già una scia di acconciatore e l’affitto di cabina per estetista dove c’è già una scia di estetista.

Domanda:

Si chiede conferma che l’affitto di poltrona/cabina/postazione possa essere fatto solo presso attività che hanno già presentato la SCIA relativa alla specifica attività oggetto di affitto. Quindi ad esempio un acconciatore non può affittare una cabina a un’estetista se non ha avviato anche l’attività di estetista, come peraltro indicati anche nel parere MISE parere 11 febbraio 2015, n. 19468: “Ne consegue che un soggetto esercente l’attività di impresa, tanto di acconciatura quanto di estetica, possa concedere l’utilizzo di spazi all’interno dei propri locali (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori che ad estetisti, a condizione che essi risultino in possesso dei prescritti titoli abilitativi.”.

L’art. 35 del d.lgs. 59/2010 prevede infatti genericamente che 2 imprese possono operare nei medesimi locali: in tal caso ogni impresa presenta una SCIA di avvio attività.

L’affitto di poltrona/cabina invece prevede che un’impresa abilitata all’attività affitti una porzione dei suoi locali attrezzati (affitto di poltrona/cabina) a un’altra impresa che presenta una comunicazione. Il mero affitto di una porzione di locali non attrezzati infatti è soggetto al solo codice civile.

Risposta:

L’affitto di poltrona o cabina è effettuato da un’impresa che rende disponibile per un’altra impresa una parte dei locali e delle attrezzature che utilizza: per questo normalmente quando viene stipulato questo contratto l’impresa “affittante” è già in attività con il suo direttore tecnico e la SCIA per l’esercizio di tale attività.

Questo non impedisce che due imprese si accordino per iniziare ex novo entrambe le attività nello stesso momento, una come impresa “affittante” ed una come impresa “affittuaria”, entrambe con un direttore tecnico ed una SCIA per l’esercizio della propria attività d’impresa.

Il mero affitto di una sola porzione non attrezzata del locale costituisce soltanto subaffitto di una porzione del locale stesso. Può essere effettuato, se il regolamento comunale prevede lo svolgimento di “attività presso” altre, ma non può essere considerato affitto di poltrona/cabina.

 

Domanda:

Ai fini del possesso del titolo abilitativo sia di estetica sia di acconciatori occorre che per ognuna delle attività sia in possesso di tutti i requisiti dei locali ad esempio doppi servizi igienici.

Risposta:

Il numero dei servizi igienici, così come le altre caratteristiche che i locali devono possedere in questi casi, se non sono previsti da norme regionali devono essere stabiliti nel regolamento comunale, previa concertazione con l’ASL.

 

Domanda:

E’ possibile affittare parte di estetica per prestazioni a carattere sanitario (es rimozione di tatuaggi)?

Risposta:

Occorre verificare se la normativa nazionale e quella regionale in materia consentono lo svolgimento di quella specifica attività medica presso un’attività di artigianato di servizio e a quali condizioni.

In Emilia Romagna, l’attività Medica “presso” un Laboratorio di Artigianato di Servizio è soggetta a specifica Autorizzazione ed è necessario:

individuare locali ad uso esclusivo che devono possedere i requisiti elencati nella DGR 327/2004;

richiedere al SUAP l’autorizzazione della Specialità Medica che deve essere “compatibile” con l’attività estetica (ad es. Dermatologia – Chirurgia estetica);

l’istruttoria ed il parere al Sindaco, così come la preliminare valutazione dei requisiti strutturali /impiantistici e gestionali dell’attività sanitaria, sono di competenza della Commissione ex LR 4/2008 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica.

I professionisti sanitari (fisioterapisti, massofisioterapisti, podologi, dietisti) non possono esercitare all’interno di laboratori di artigianato di servizio

La loro attività, ai sensi dei diversi Decreti Ministeriali che ne definiscono i profili professionali, può essere esercitata o nel loro personale studio professionale o in strutture sanitarie (ad es. poliambulatori) a supporto delle specialità mediche autorizzate.

La figura del massaggiatore sportivo non esercita nè in strutture sanitarie nè in strutture dedicate all’estetica: si colloca a supporto di centri sportivi o associazioni sportive ed opera non su utenti o pazienti ma su atleti nell’ambito della loro preparazione atletica

 

Domanda:

Ha accennato alla possibilità di svolgere l’attività ad esempio di acconciatore presso centro sportivi mi chiedo la destinazione d’uso dei locali non è rilevante?

Risposta:

La destinazione d’uso è rilevante, per cui il locale in cui si esercita l’attività di acconciatore e/o estetista deve possedere la destinazione d’uso prevista per tali attività. Resta salvo il caso in cui le norme regionali non prevedano il cambio d’uso nel caso si eserciti un’attività secondaria in un determinato locale su una superficie limitata.

 

Domanda:

Si chiede il riferimento normativo per cui l’affitto di poltrona sia soggetto a SCIA. In generale infatti l’affitto di reparto è soggetto a mera comunicazione in quanto i requisiti oggettivi sono stati verificati in sede di avvio attività. Ovviamente ritenendo possibile l’affitto solo da parte di un’impresa cedente che ha il titolo abilitativo all’esercizio (SCIA di avvio).

Risposta:

La normativa che regola l’attività di acconciatore (L.174/2005) e quella per l’attività di estetista (L.1/1990) non prevedono l’affidamento di reparto.

Per queste attività di servizio alla persona la modalità per concedere ad altra impresa l’utilizzo di parte dei locali e delle attrezzature resta quella indicata nella circolare MISE n. 16361 del 31 gennaio 2014.

Per iniziare a svolgere sia l’attività di acconciatore (art. 2 co. 2 L.174/2005) che quella di estetista (art. 2 L.1/1990) è sempre prevista la SCIA, come si evince anche dalla tabella “A” allegata al D.lgs 222/2016 alle voci 91 e 92.

 

 

TI CONSIGLIAMO

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento