Questo organismo avrà il compito di provvedere all’accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione di qualità, conformità e sicurezza dei prodotti in vendita, per una maggiore tutela dei consumatori.
Lo stesso decreto, all’art.2, precisa che per “accreditamento” deve intendersi l’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità. Quest’ultima procedura è atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate.
Con decreto interministeriale del 22 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. n.20 del 26 gennaio 2010, è stata designata ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale organismo nazionale italiano di accreditamento.
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