Non è solo la questione dei limiti quantitativi ad ispirare la normativa abruzzese, in essa, infatti, si prevedono una serie di criteri di tipo qualitativo per l’attivazione di nuovi impianti.
Innanzitutto i nuovi impianti devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine, gasolio,metano GPL, idrogeno o relative miscele; occorrono inoltre pensiline di copertura delle aree di rifornimento; servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili; almeno un posto auto per i disabili; un locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30 mq; impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) di potenza minima 8 kw; presenza di aree di sosta per autoveicoli.
Non possono mancare anche sistemi di pre e post pagamento per benzine e gasolio. Piuttosto singolare che per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, debba essere comunque garantita adeguata sorveglianza da parte del titolare dell’autorizzazione.
Via libera da parte della Regione anche alle attività cosiddette “non oil”, che possono essere costituite da esercizi commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande di superficie netta non inferiore a 30 mq e non superiore ai limiti previsti dalla normativa generale sul commercio di vicinato.
>> LR 16/10/2009, n. 20 – Modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 “Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti”
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