Installazione di gonfiabili per eventi natalizi

Requisiti e obblighi normativi

23 Dicembre 2024
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Il caso

Un comune intende organizzare eventi natalizi in piazza e ha noleggiato dei gonfiabili da installare per l’occasione. Si pone il quesito se il comune possa procedere autonomamente all’installazione o debba necessariamente affidarsi a un soggetto titolare di licenza ex art. 69 del TULPS, dotato delle necessarie certificazioni.

Soluzione operativa


L’installazione di attrazioni come i gonfiabili è regolata da disposizioni specifiche che richiedono il rispetto di requisiti normativi inderogabili:

1. Codice identificativo dell’attrazione: Ogni attrazione deve essere identificata da un codice rilasciato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Questo codice deve essere riportato sulla licenza ex art. 69 del TULPS, rilasciata al titolare dell’attrazione.

2. Licenza di esercizio ex art. 68 TULPS: Il soggetto in possesso della licenza ex art. 69 deve presentare richiesta per l’occupazione del suolo pubblico e ottenere la licenza di esercizio per poter installare l’attrazione.

3. Documentazione tecnica e funzionalità: È necessario dimostrare la corretta collocazione e il funzionamento sicuro dei gonfiabili, fornendo tutta la documentazione tecnica pertinente.

Secondo l’art. 8 del TULPS, le licenze di polizia sono personali e non cedibili. Pertanto, il comune non può autonomamente installare i gonfiabili né utilizzare licenze intestate a terzi.

Deroghe

Non risultano disposizioni normative che prevedano deroghe a quanto sopra esposto. Di conseguenza, il comune deve necessariamente affidarsi a un soggetto titolare della licenza ex art. 69 del TULPS per procedere all’installazione dei gonfiabili.

Conclusione


Il comune deve affidare l’installazione dei gonfiabili a un soggetto titolato e munito delle licenze e certificazioni richieste dalla normativa, rispettando i requisiti stabiliti per l’identificazione, la sicurezza e la funzionalità dell’attrazione.

Normativa di riferimento:


Art. 69 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza): Regola il rilascio della licenza per attrazioni di spettacolo viaggiante, tra cui i gonfiabili.
Art. 68 TULPS: Stabilisce la necessità di una licenza per l’occupazione del suolo pubblico e per l’esercizio delle attività di spettacolo o intrattenimento.
Art. 8 TULPS: Rende le licenze di polizia personali e non trasferibili.
DM 18 maggio 2007: Fornisce indicazioni sulle modalità di identificazione delle attrazioni e i requisiti di sicurezza.

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