Installava o manteneva distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco (ovvero di sigarette elettroniche o di contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina) privi di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente
NORMA VIOLATA
Art. 20, comma 2, della legge n. 556/1977
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: (l’AAMS può infliggere una pena pecuniaria disciplinare da € 5 a € 258 – art. 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293)
SANZIONI ACCESSORIE: (rimozione dei distributori automatici non conformi – art. 34 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293)
ATTI DA REDIGERE
Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/1981)
Verbale di constatazione
Comunicazione Direttore dell’ufficio regionale dell’AAMS
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Direttore dell’ufficio regionale dell’AAMS
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Stato tramite Concessionario del servizio riscossione
tributi
NOTE
a) L’art. 7 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, ha modificato l’art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, che detta disposizioni in materia di distributori automatici di sigarette, aggiungendo il comma secondo; la modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e da tale data è richiesto l’adeguamento dei sistemi automatici già adottati alla data di entrata in vigore del decreto legge. Il comma secondo del citato art. 20 è poi stato sostituito dall’art. 24, comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6.
b) Nel caso si accerti, a far data dal 1° gennaio 2013, l’attivazione ovvero il mantenimento di un distributore automatico di sigarette privo dei sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici, occorre redigere un verbale di constatazione per segnalare al locale Ispettorato dei Monopoli di Stato il non rispetto di questo obbligo. È poi competenza dell’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato contestare la violazione al gestore del distributore ed applicare la “pena pecuniaria disciplinare”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento