Come agire: vendita prodotti artigianali su aree private – senza SCIA/autorizzazione

Quale artigiano effettuava la vendita in locali diversi dai locali di produzione

3 Dicembre 2024
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Quale artigiano effettuava la vendita di prodotti di sua produzione in locali diversi o comunque non adiacenti ai locali di produzione.

[ ] aventi superficie di vendita entro i limiti previsti per gli esercizi di vicinato senza aver presentato allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio la preventiva SCIA/SCIA unica.

[ ] aventi superficie di vendita entro i limiti previsti per le medie strutture di vendita (ovvero per le grandi strutture) senza la prescritta autorizzazione/autorizzazione più SCIA.

NORMA VIOLATA
Art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010 ovvero artt. 8 o 9, e art. 22, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 114/1998
 
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 2.582 a € 15.493
Pagamento in misura ridotta: € 5.164

SANZIONI ACCESSORIE: chiusura immediata dell’esercizio di vendita

ATTI DA REDIGERE
Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/1981)
Verbale di accertata violazione
Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
Ordinanza di chiusura immediata dell’esercizio

AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune

NOTE
a) Per il disposto dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 114/1998 le norme del decreto non si applicano agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 443/1985, solamente quando la vendita di beni di propria produzione ovvero la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio avviene nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.

b) L’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998 sanziona la violazione dell’art. 5 del decreto, ma il d.lgs. n. 59/2010 ha abrogato i commi 2, 4 e 5 dell’art. 5 del d.lgs. n. 114/1998 che prevedevano i requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività commerciale; i requisiti sono oggi previsti dall’art. 71 del citato d.lgs. n. 59/2010. Sorgono pertanto dubbi sulla sanzione da applicare per un’attività commerciale attivata senza il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 71 e non più dall’art. 5 del d.lgs. n. 114/1998. La legge n. 689/1981 infatti dispone: “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati (divieto di analogia)” e pertanto l’art. 71 sembra doversi ritenere una norma in bianco priva di sanzione. Si ritiene invece che possa ancora trovare applicazione il comma 6 dell’art. 22 del d.lgs. n. 114/1998 che dispone la chiusura immediata dell’esercizio di vendita in caso di svolgimento abusivo dell’attività: in tale disposizione, infatti, non si fa alcun riferimento ad articoli violati ma solo ad attività “abusiva” e tale può ritenersi un’attività esercitata in carenza di requisiti morali e professionali prescritti.

c) Alla vendita dei prodotti artigianali fuori dai locali di produzione si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 114/1998.

d) Qualora l’artigiano somministri i prodotti alimentari di sua produzione nei locali del laboratorio all’uopo attrezzati si applicano le disposizioni della legge n. 287/1991.

e) All’artigiano panificatore, e quindi titolare di un impianto per la panificazione, è consentita, per il disposto dell’art. 4, comma 2-bis, del d.l. 223/2006 conv. con mod. in legge n. 248/2006, l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Questa facoltà di effettuare il consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è consentita a tutti gli artigiani alimentaristi (pizza al taglio, gelaterie, ecc.) solo in alcune regioni (Toscana, Liguria, ecc.) per espressa disposizione regionale.

f) Qualora l’artigiano nei locali di produzione o in locali ad essi adiacenti pone in vendita prodotti non di propria produzione, ovvero non accessori all’esecuzione dell’opera, trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 114/1998 e del d.lgs. n. 59/2010.
g) Il commerciante non ha alcun obbligo di esporre o esibire agli organi di vigilanza la SCIA presentata per l’apertura.

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