Compatibilità della destinazione d’uso per le sedi delle associazioni sportive dilettantistiche

27 Novembre 2024
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Il Caso


Un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente a favore dei soci, in aggiunta alle proprie attività sportive, sostiene di poter continuare a usufruire della deroga alla destinazione d’uso prevista dall’art. 7-bis del D.lgs. 36/2021. Tale articolo stabilisce la compatibilità tra la sede di un’associazione o società sportiva dilettantistica e tutte le destinazioni d’uso previste dalle normative urbanistiche. Tuttavia, l’associazione non risulta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), sollevando il dubbio sulla legittimità della deroga.

Risposta:

Premesso che per associazione o società sportiva dilettantistica si deve intendere il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al dlgs 36/2021 che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica
Per il disposto dell’art. 7-bis del d.lgs 36/2021, in vigore dal 5 settembre 2023, le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

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