Il caso
Durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, come eventi ludici o mercatini natalizi, sorge frequentemente il quesito sulla possibilità di vendere bevande alcoliche. Tale attività, essendo svolta su area pubblica, richiede un inquadramento normativo e l’eventuale rilascio di autorizzazioni specifiche.
La soluzione operativa
Il quesito in esame pone in evidenza la vendita di alcoolici nel corso di una manifestazione pubblica, pertanto ponendosi su di uno scenario di attività svolta su area pubblica ed in tale ambito, per quegli esercizi non già autorizzati/abilitati, deve essere regolarizzata per mezzo di autorizzazioni/abilitazioni per la somministrazione (e/o la vendita) temporanea in occasione di un evento.
Andiamo a vedere quanto prescrive il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio) ed in particolare gli articoli 27 e 30, i quali dispongono che:
– si intende “per commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”;
– è fatto divieto “vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
Più in generale, la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione è vietata secondo il disposto dell’articolo 87 del TULPS ma fatti salvi i limiti imposti dal comma 1 dell’articolo 176 (sopra citato), il quale dispone che “non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le altre”.
Altresì, per poter porre in vendita una bevanda alcoolica occorre munirsi della licenza del questore, così come dispone l’articolo 86 del TULPS, che così recita “Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche”; la licenza del questore non è necessaria se si è in possesso di un titolo abilitativo all’esercizio.
Riepilogando, la vendita di alcoolici durante una manifestazione su area pubblica è vietata qualora effettuata in recipienti chiusi fuori dai limiti sopra indicati purché autorizzata in base ad un titolo abilitativo riconducibile all’articolo 86 del TULPS.
Occorrerà anche fare riferimento a quanto dispone l’articolo 14-bis della legge del 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), relativamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche.
Dalla lettura della norma si rileva che dalle ore 24 alle ore 7 la somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti di uno dei titoli abilitativi indicati nell’articolo 86, primo comma, del TULPS; viene fatta eccezione per (e pertanto deve ritenersi vietata) la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.
Riepilogo normativo
D.Lgs. 114/1998: Art. 27 e 30 regolano il commercio su aree pubbliche.
TULPS: Art. 86 dispone la richiesta della licenza del Questore per la vendita di alcolici; Art. 87 vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche, salvo eccezioni specifiche.
Legge 125/2001: Art. 14-bis disciplina la vendita e somministrazione di alcolici in orari notturni e in occasione di manifestazioni pubbliche.
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