È qui il cuore del nuovo sistema di controlli sulle attività economiche.
L’articolo 6 del decreto legislativo 103/2024 esprime tangibilmente il nuovo approccio ai controlli amministrativi, ponendo al centro il principio di collaborazione tra amministrazione e imprese.
L’istituto della diffida amministrativa, in particolare, rappresenta un punto di svolta, segnando il passaggio da un modello sanzionatorio punitivo a uno più orientato alla prevenzione e alla conformazione.
E con il d.lgs. 103/2024 si impone così la redazione del verbale di ispezione, da compilarsi nell’immediatezza dal personale chiamato a svolgere il controllo.
Si tratta di uno strumento già sin qui utilizzato da diverse autorità di vigilanza, per documentare le operazioni di controllo e i relativi esiti, fra le quali quelle in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e sanità pubblica, in materia fiscale, di impatto ambientale, sempre con riferimento alle attività economiche.
Redatto in loco, ha in ogni caso la funzione di registrare tutte le osservazioni, i rilievi e le difformità riscontrate ed è sottoscritto dall’ispettore nonché, se presente, dal rappresentante legale o, comunque, dal referente dell’attività sottoposta a controllo.
Nell’ambito delle attività di controllo, il verbale di ispezione si distingue, poi, dal rapporto per la sua immediatezza e la sua funzione documentale durante l’ispezione stessa. Mentre il verbale viene redattoin loco, documentando tutte le osservazioni e i rilievi effettuati, il rapporto è il documento successivo nel quale sono approfondite le circostanze rilevate e i risultati dell’ispezione, con integrazione degli eventuali accertamenti ulteriori, svolti in ufficio, e può includere analisi dettagliate, considerazioni giuridiche e suggerimenti per azioni correttive o per l’adozione di determinate misure sanzionatorie.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 103/2024, quel verbale di ispezione cambia pelle, principalmente proprio per l’introduzione della “diffida”, che lo riqualifica e ne rafforza la funzione, nel promuovere la conformità alle normative di riferimento e nel favorire la collaborazione tra le autorità di vigilanza e le attività economiche, evitando, ove ottemperata, la sanzione, sia di natura pecuniaria che di natura reale, in senso stretto o in senso lato.
La diffida costituisce, in concreto, un formale invito rivolto al soggetto ispezionato a regolarizzare la propria posizione, entro un termine stabilito, pena l’applicazione delle sanzioni previste.
Qualora, dunque, il destinatario ottemperi alla diffida, non si procede per l’adozione del provvedimento sanzionatorio o comunque restrittivo della sua sfera giuridica.
È evidentemente in tal senso che la diffida incentiva l’osservanza delle norme e promuove un atteggiamento di collaborazione proattiva fra pubblica amministrazione e privato.
In caso di inottemperanza alla diffida, rapporto e verbale di ispezione sono trasmessi all’articolazione competente per materia o attività, oltre che all’autorità competente ex art. 18 della legge 689/1981, onde poter rispettivamente procedere, ove ne ricorrano i presupposti, per l’adozione dei provvedimenti del caso, rispettivamente sotto i profili reali e pecuniario.
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