Quale subentrante in attività di commercio su area pubblica su posteggio (o itinerante) ometteva di presentare al SUAP del Comune competente per territorio la preventiva:
[ ] comunicazione
[ ] SCIA unica
NORMA VIOLATA
Art. 26, comma 5, art. 30, comma 1, e art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 114/1998
SANZIONI
Sanzione pecuniaria: da € 516 a € 3.098
Pagamento in misura ridotta: € 1.032
SANZIONI ACCESSORIE: Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4337 del 2 settembre 2013, ha ritenuto che in caso di subingresso senza la prescritta comunicazione (ora SCIA) non sussistono ragioni logico giuridiche in base alle quali la sanzione della chiusura dell’esercizio di vendita, di cui al comma 6 dell’art. 22 del d.lgs. n. 114/1998, debba essere disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita dal comma 3 del citato art. 22.
ATTI DA REDIGERE
Verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/1981)
Verbale di accertata violazione
Comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
AUTORITA’ AMMINISTRATIVA COMPETENTE: Sindaco
DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: Comune
NOTE
a) Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A sottosezione 2.1 voce n. 54 e sottosezione 2.2 voce n. 57, prevede per il subingresso nel commercio su area pubblica nel settore non alimentare, su posteggio o itinerante, il regime amministrativo della comunicazione.
Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A sottosezione 2.3 voce n. 60 e sottosezione 2.4 voce n. 63, prevede per il subingresso nel commercio su area pubblica nel settore alimentare, su posteggio o itinerante, il regime amministrativo della SCIA unica.
Unitamente alla comunicazione va presentata la SCIA per notifica sanitaria che deve essere trasmessa dal SUAP all’ASL;
per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
b) L’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 114/1998 dispone che: “È soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7”. Il d.lgs. n. 59/2010 non ha modificato questa disposizione, ma ha abrogato il comma 1 dell’art. 7, ora sostituito dall’art. 65 del decreto, ed ha modificato il comma 2 dell’art. 7, sostituendo la comunicazione prevista con una SCIA; si ritiene pertanto che anche al subingresso debba applicarsi questo istituto.
c) Il commerciante non ha alcun obbligo di esporre o esibire agli organi di vigilanza la SCIA presentata per il subingresso.
d) Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A, prevede:
– per il subingresso negli esercizi di vicinato (sottosezione 1.1, voce 2), nelle medie strutture (sottosezione 1.3, voce 10) e nelle grandi strutture di vendita (sottosezione 1.5, voce 18) del settore non alimentare il regime amministrativo della comunicazione e, in caso di esercizio con superficie totale lorda superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al d.P.R. n. 151/2011, anche la comunicazione per voltura prevenzione incendi, che deve essere trasmessa dal SUAP ai VV.F.;
– per il subingresso negli esercizi di vicinato (sottosezione 1.2, voce 5), nelle medie strutture (sottosezione 1.4, voci 13 e 15) e nelle grandi strutture di vendita (sottosezione 1.6, voce 21) del settore alimentare il regime amministrativo della SCIA unica;
– oltre alla comunicazione va allegata anche la SCIA per notifica sanitaria, che va trasmessa dal SUAP all’ASL, e, in caso di esercizio con superficie totale lorda superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al d.P.R. n. 151/2011, anche la comunicazione per voltura prevenzione incendi, che deve essere trasmessa dal SUAP ai VV.F.
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