Nuove norme per la biosicurezza negli stabilimenti d’acquacoltura

Decreto Ministero della salute 25/9/2024

10 Ottobre 2024
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Il decreto ministeriale 25 settembre 2024


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto del ministero della salute 25 settembre 2024 recante; “Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d’acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate“.

Il decreto stabilisce le misure di biosicurezza necessarie per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti, in linea con il Regolamento UE 2016/429.

Le nuove norme prevedono protezioni strutturali e gestionali, piani di biosicurezza personalizzati, obblighi di pulizia e sanificazione e controlli annuali da parte delle autorità locali.

Il decreto introduce infatti una serie di norme per garantire che gli stabilimenti riconosciuti, così come i mezzi di trasporto, rispettino standard rigorosi in termini di biosicurezza.

Tra le strutture coinvolte ci sono gli stabilimenti di acquacoltura per scopi alimentari, ornamentali e di quarantena, oltre ai centri di depurazione e spedizione.

Gli stabilimenti già attivi avranno dodici mesi per adeguarsi, mentre quelli nuovi dovranno rispettare le disposizioni fin dall’inizio.

Piani di biosicurezza personalizzati e obblighi per gli operatori


Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo decreto è l’obbligo per gli operatori degli stabilimenti di elaborare un piano di biosicurezza personalizzato, in base alle caratteristiche specifiche di ciascun impianto. Questo piano, come stabilito dall’articolo 4 del decreto, deve individuare i principali rischi legati all’ingresso e alla diffusione di agenti patogeni all’interno degli impianti e stabilire misure adeguate per mitigarli.

Ogni operatore dovrà inoltre designare una persona responsabile dell’attuazione del piano, garantendo che le misure di biosicurezza siano rispettate e che il personale sia adeguatamente formato. Le misure strutturali e gestionali previste includono l’uso di barriere fisiche per separare gli ambienti, sistemi di sanificazione, oltre alla corretta gestione di attrezzature e animali morti.

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Codice Penale e di Procedura Penale per la Polizia Giudiziaria

PARTE ICODICE PENALE• R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Approvazionedel testo definitivo del codice penale• R.D. 28 maggio 1931, n. 601 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penalePARTE IICODICE DI PROCEDURA PENALE• D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 – Approvazione del codice di procedura penale• D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 – Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale• D.M. 30 settembre 1989, n. 334 – Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penaleINDICI ANALITICI• Codice penale• Codice di procedura penaleUgo TerraccianoDocente universitario in criminologia. Già docente presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Ha assunto incarichi dirigenziali nella Polizia di Stato e di comando nella Polizia Municipale.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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Controlli e verifiche annuali


Un altro punto fondamentale riguarda il sistema di controllo. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come specificato nell’articolo 6, dovranno predisporre ogni anno un programma di verifiche per garantire che i piani di biosicurezza siano attuati correttamente. Questi controlli saranno effettuati in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL e potranno avvenire in concomitanza con altri controlli ufficiali previsti dalla normativa.

Il monitoraggio continuo è cruciale per assicurare che gli standard di sicurezza vengano mantenuti nel tempo. Le autorità locali, grazie al coinvolgimento diretto, potranno intervenire tempestivamente in caso di non conformità, riducendo i rischi di contagio e potenziali danni all’ecosistema e all’economia locale.

Misure per trasportatori e obblighi di sanificazione


Anche i trasportatori di animali d’acquacoltura sono chiamati a rispettare precise norme di biosicurezza. L’articolo 5 del decreto impone la pulizia e, quando necessario, la sanificazione dei veicoli utilizzati per il trasporto di questi animali. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate dopo ogni scarico e prima di ogni nuovo carico, per evitare la diffusione di malattie tra stabilimenti e garantire un trasporto sicuro.

Inoltre, i trasportatori dovranno fornire una documentazione che certifichi l’avvenuta pulizia e sanificazione dei mezzi, un elemento fondamentale per tracciare le operazioni e verificare il rispetto delle norme.

Tempi di adeguamento


Gli operatori che già gestiscono stabilimenti riconosciuti avranno dodici mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni, come previsto dalle norme transitorie dell’articolo 8.

I nuovi stabilimenti, invece, dovranno adottare tutte le misure di biosicurezza previste sin dall’inizio dell’attività, con la possibilità di ottenere un riconoscimento condizionato in fase di avvio.

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