La semplificazione dei controlli sulle attività economiche: il livello di rischio «basso» (IV)

Approfondimento di Domenico Trombino

Domenico Trombino 2 Ottobre 2024
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L’art. 3 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, rubricato Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso», introduce un sistema volontario di identificazione e gestione del rischio “basso” per le attività economiche, gestito dagli enti di certificazione.
Le amministrazioni sono chiamate ad effettuare controlli ordinari, non più di una volta all’anno, per i soggetti in possesso del Report di basso rischio.


La portata della disposizione in sinossi.

Ambiti di applicazione
Protezione ambientale.
Igiene e salute pubblica.
Sicurezza pubblica.
Tutela della fede pubblica.
Sicurezza dei lavoratori.

Elaborazione delle Norme Tecniche
L’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elabora norme tecniche per ciascun ambito, approvate dal Ministro delle imprese e del made in Italy, per definire il livello di rischio basso.

Rilascio del Report certificativo
Il Report è rilasciato da organismi di certificazione accreditati.
I titolari di attività economica possono richiedere il Report per uno o più ambiti.
Il Report è trasmesso telematicamente per l’inserimento nel fascicolo informatico di impresa.

Audit Periodici
Dopo il rilascio del Report, l’organismo di certificazione effettua audit periodici per verificare la conformità.
Se le condizioni di basso rischio non sono più presenti, il Report è revocato e comunicato all’Organismo unico di accreditamento.


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